Punti vendita ricariche, le novità su ricariche e dispositivi dettate da ADM e Consiglio di Stato
Nuovi chiarimenti sui pagamenti tracciabili e sull'uso di dispositivi nei bar, con scadenze definite per l'adeguamento dei sistemi.
Il panorama normativo per i Pubblici Esercizi che operano come Punto Vendita Ricariche (PVR) per il gioco online è stato aggiornato da due recenti interventi. La sentenza del Consiglio di Stato numero 7220 del 30 settembre 2026 e la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) numero 675265/RU del 22 ottobre 2026 definiscono nuovi criteri per la gestione delle ricariche e l'uso delle apparecchiature nei locali. L'attività di PVR, regolata dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024 numero 41, consente ai bar e ristoranti di fornire assistenza ai giocatori per operazioni di conto, escludendo tuttavia l'offerta diretta del gioco a distanza.
In materia di apparecchiature, il Consiglio di Stato ha annullato il divieto assoluto di mettere a disposizione dei clienti dispositivi per l'accesso al gioco online. La magistratura ha ritenuto tale restrizione sproporzionata, in quanto includeva anche strumenti a navigazione libera, come computer e tablet, non destinati specificamente al gioco. Tale decisione non elimina il potere di ADM di regolamentare la materia, orientando l'ente verso una disciplina più mirata nei limiti della normativa primaria.
Per quanto concerne le transazioni finanziarie, restano validi il limite settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti e il divieto di prelevare somme dai conti di gioco presso i PVR. La determinazione ADM specifica le condizioni per superare tali limiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Il vincolo dei 100 euro non si applica infatti a bonifici, carte di pagamento e strumenti a spendibilità limitata che soddisfino precisi requisiti, tra cui l'identificazione certa dell'acquirente, la corrispondenza con il titolare del conto di gioco e l'impossibilità di trasferire il credito a terzi.
Il semplice impiego di codici a barre, PIN o voucher non è di per sé sufficiente a superare il limite del contante. Gli strumenti utilizzati devono essere conformi alle procedure ADM, con una verifica documentata tramite relazione asseverata presentata dai concessionari. È previsto un regime transitorio fino al 31 marzo 2027 per la presentazione delle relazioni relative agli strumenti già in uso. Gli esercenti hanno l'obbligo di adottare esclusivamente i sistemi indicati dai concessionari, dai quali devono ricevere istruzioni scritte e aggiornate sulle procedure di identificazione e registrazione. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha espresso una valutazione positiva sui criteri di tracciabilità, richiamando l'esigenza di una formazione uniforme e di sistemi adeguati forniti dai concessionari per evitare incertezze operative.
Articolo realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione. Come lavoriamo
Pubblicato il 6 novembre 2026, 12:13 a cura di Marco Pisano per Infogioco.it.
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