Lotto, Cassazione conferma condanna per peculato e accesso abusivo alla dipendente che giocava senza pagare
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di una lavoratrice che nel 2018 aveva effettuato puntate per 108mila euro, chiarendo i limiti dell'uso dei terminali di gioco.
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, ha confermato con la sentenza numero 37343/2026 la condanna per peculato e accesso abusivo a sistema informatico nei confronti di una dipendente di una ricevitoria del Lotto. I giudici hanno stabilito che l'impiego del sistema telematico di raccolta delle giocate per fini personali, senza il contestuale versamento delle somme scommesse, integra il reato di accesso abusivo anche nel caso in cui l'operatore sia regolarmente in possesso delle credenziali d'accesso.
La vicenda al centro del provvedimento, depositato il 26 ottobre, risale al 19 dicembre 2018. Secondo quanto ricostruito durante i gradi di giudizio, la lavoratrice aveva utilizzato il terminale della ricevitoria per effettuare, in un unico turno di lavoro, giocate per un valore complessivo di 108mila euro senza corrispondere il prezzo dovuto. Nonostante le vincite conseguite, pari a circa 49mila euro, fossero state messe a disposizione del punto vendita, l'azione aveva causato un danno economico netto di circa 60mila euro alla titolare dell'esercizio. In precedenza, la Corte d’appello di Lecce aveva già confermato la responsabilità della donna, condannandola alla pena di due anni e due mesi di reclusione e al risarcimento del danno alla parte civile.
Nel ricorso presentato davanti alla Suprema Corte, la difesa aveva sostenuto che non si potesse configurare l'accesso abusivo poiché la dipendente era formalmente abilitata a utilizzare lo strumento informatico e non esisteva un divieto esplicito che le impedisse di effettuare giocate per conto proprio. Gli ermellini hanno tuttavia respinto tale tesi, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite: il reato previsto dall'articolo 615-ter del Codice penale sussiste ogniqualvolta un soggetto autorizzato acceda al sistema per finalità estranee a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è stata conferita.
La sentenza sottolinea inoltre il ruolo centrale del sistema telematico del Lotto, che non opera solo come registro delle giocate ma assolve a una funzione pubblica di contabilizzazione delle somme destinate all'Erario. L'inserimento di scommesse senza l'effettivo incasso del denaro genera un credito erariale fittizio, alterando il regolare funzionamento della raccolta pubblica. La natura sistematica delle operazioni compiute dalla donna è stata considerata una prova evidente del fatto che l'accesso fosse avvenuto per ragioni del tutto esterne alle mansioni lavorative.
Infine, la Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite legato alla ludopatia. I giudici hanno osservato che le attenuanti generiche erano già state concesse nel calcolo della pena e che la dipendenza dal gioco non esclude la responsabilità penale per le condotte contestate.
Articolo realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione. Come lavoriamo
Pubblicato il 28 ottobre 2026, 11:19 a cura di Marco Pisano per Infogioco.it.


























