Corte costituzionale, bocciata la sanzione minima di 50.000 euro per la pubblicità del gioco
L'avvocato Stefano Sbordoni analizza la sentenza 172 del 2026: la Consulta corregge le rigidità del Decreto Dignità riaffermando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 172 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità del sistema sanzionatorio previsto dal cosiddetto Decreto Dignità in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro. La Consulta ha stabilito che la soglia minima sanzionatoria di 50.000 euro, prevista per ogni singola violazione, contrasta con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. L'intervento corregge una delle parti più discusse della normativa del 2018, pur mantenendo in vigore l'impianto generale delle restrizioni per il settore.
L'avvocato Stefano Sbordoni ha commentato positivamente la decisione, definendola "un primo e significativo intervento correttivo su una normativa che sin dalla sua adozione si è caratterizzata per un’impostazione estremamente rigida e fortemente limitativa di una serie di libertà e garanzie costituzionalmente tutelate". Secondo il legale, il meccanismo precedente era viziato da un'impossibilità di graduare la sanzione in base alla gravità effettiva della violazione o alla situazione economica del soggetto sanzionato. La sentenza riconosce che il principio di eguaglianza impone di trattare in modo uguale situazioni uguali, ma anche di rispettare le differenze tra situazioni oggettivamente diverse.
Secondo la lettura dell'avvocato Sbordoni, la pronuncia della Consulta riafferma un principio fondamentale per l'attività legislativa: anche quando lo Stato persegue finalità di interesse generale meritevoli, come la prevenzione del gioco patologico, gli strumenti utilizzati non devono tradursi in una compressione indiscriminata di altri diritti. In particolare, rimane aperta la discussione sulla compatibilità del divieto con l'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica e con l'articolo 42 sulla tutela della proprietà privata, oltre che con i principi dell'ordinamento europeo.
Un elemento di particolare rilievo segnalato dal legale riguarda il coordinamento tra il divieto pubblicitario e gli obblighi informativi imposti agli operatori. La sentenza richiama infatti il decreto legislativo 41/2024, che disciplina la nuova struttura dei giochi pubblici a distanza, ed evidenzia le difficoltà per i concessionari nel bilanciare il rigido divieto di comunicazione commerciale con il dovere di fornire informazioni corrette e adeguate sul gioco responsabile. Secondo Sbordoni, si tratta di un segnale evidente delle criticità nate dalla mancata distinzione tra forme di comunicazione differenti in un settore che lo stesso Stato autorizza e sottopone a un rigoroso sistema di concessioni.
L'auspicio dell'esperto è che questa sentenza possa rappresentare l'occasione per una riflessione più profonda sull'intero impianto normativo del Decreto Dignità. Il punto centrale non è contestare il potere dello Stato di intervenire a tutela della salute, ma verificare che le limitazioni imposte siano necessarie, adeguate e proporzionate agli obiettivi. La decisione del 27 ottobre 2026 non determina il superamento definitivo del divieto, ma impone un confronto necessario con i limiti costituzionali, specialmente per quanto riguarda l'equilibrio tra sicurezza sociale e libertà economiche delle attività legalmente autorizzate.
Fonte: Jamma.it
Articolo realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione. Come lavoriamo
Pubblicato il 27 ottobre 2026, 11:53 a cura di Marco Pisano per Infogioco.it.


























