Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rigettato il ricorso di una società di scommesse contro la revoca della licenza decisa dalla Questura di Napoli. La revoca, effettuata il 25 gennaio 2024, era basata sulla violazione della legge regionale campana n. 2/2020, che impone una distanza minima di 250 metri tra punti di raccolta scommesse e luoghi sensibili come le chiese. La società si lamentava dell’annullamento, sostenendo che la revoca fosse illegittima per vari motivi, tra cui la mancanza di comunicazione preventiva e l'insufficiente verifica della natura del luogo di culto. Tuttavia, il TAR ha giudicato infondate tali contestazioni. La Polizia Locale ha confermato che il punto scommesse distava soli 165,9 metri dalla chiesa evangelica, contravvenendo al limite legale.
La sentenza ha ribadito la validità del "distanziometro" come misura di protezione della salute pubblica, in particolar modo delle categorie vulnerabili, e ha riconosciuto che il calcolo della distanza, basato sul percorso pedonale più breve, è stato corretto.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che non vi erano state violazioni procedurali, sottolineando che la società era stata avvisata con un preavviso di rigetto da parte del Comune di Napoli, che le consentiva di presentare osservazioni. La qualifica della chiesa come luogo sensibile è stata confermata da documenti che indicano la sua destinazione al culto dal 1997, e le obiezioni sulla conformità urbanistica sono state dichiarate irrilevanti per la normativa sul gioco
Fonte: agimeg.it