La scadenza per l'approvazione dei Testi unici, previsti dalla Delega fiscale, è stata posticipata al 31 dicembre 2025. Questa modifica è contenuta nella Legge sulla "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici," recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tra i nove nuovi Testi unici approvati dal Governo in Consiglio dei Ministri, vi sono quelli relativi alle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali, e ai tributi erariali minori, che includono anche l'imposta sugli intrattenimenti.
Il testo unico sui tributi erariali minori si occupa dei tributi diversi da quelli già regolati in altri testi unici attuativi della delega. Tra le norme trattate nel Titolo II di questo testo, è presente anche quella riguardante l’imposta sugli intrattenimenti, che si applica agli apparecchi da gioco senza vincita in denaro, alle case da gioco e agli spettacoli.
D'altra parte, il testo unico delle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali, raccoglie i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, relativi a imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione, oltre alle leggi in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai. Inoltre, include le disposizioni penali legate alla materia tributaria e la regolamentazione dei reati fiscali concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, secondo il decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74.
Di seguito, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Art. 1
1. All’articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Art. 2
L’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023 (Delega fiscale) stabilisce che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.