Commissione Bilancio della Camera dà il via libera a tutte le proposte emendative presentate da governo e relatori relativamente al settore del gioco

Commissione Bilancio della Camera dà il via libera a tutte le proposte emendative presentate da governo e relatori relativamente al settore del gioco

Nel corso della seduta del 16 dicembre in Commissione Bilancio sono state sollevate varie polemiche legate ai dubbi sulle coperture finanziarie relativi all'emendamento 2.62, quello che contiene le disposizioni per l'aumento sul margine generalizzato dello 0,5 percento, che vale per poker, casinò, bingo online, scommesse, ad eccezione delle scommesse ippiche.

"L’articolo aggiuntivo 2.62", dice Del Barba, "presenta coperture lacunose, per le quali risulta di fatto impossibile la verifica." 

Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori, presidente della commissione, fa presente che "le richieste sollevate dal collega Del Barba non sono state ignorate" e che "i relatori stanno svolgendo le opportune verifiche affinché non rimangano inevase", puntualizzando che "il Governo ha già confermato l’adeguatezza e la congruità della copertura finanziaria di cui alla proposta emendativa dei relatori 2.62." 

Parte dell'emendamento 2.62 relativa ai giochi all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5% per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5% per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.; 

 Infine la parte dell'emendamento 38.097 

 Art. 66. (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze) 1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. 

Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. 

In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024,n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitari e concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l’impiego di una quota pari al 30% delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze. 3. 

A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5% delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze. 4. Una quota pari al 34,25% annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25% annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. 

Con il medesimo decreto di cui al comma1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. 5. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inseritele seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche». 7. Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2014, n. 190, è abrogato. 8. Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. 9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Marco P.

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Editore professionista appassionato di sport come calcio, padel, tennis e tanto altro. Sarò il vostro aggiornamento quotidiano sulle nuove release di giochi nel mondo delle slot machine da casino sia fisico che online e inoltre, anche cronista sportivo.


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