Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha emesso una sentenza che segna la conclusione di una controversia riguardante la regolamentazione degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse e degli apparecchi con vincita in denaro nel comune di Settimo Milanese (MI). La decisione è stata presa a seguito dell'annullamento, da parte del Comune, dell'ordinanza sindacale che aveva dato origine al ricorso.
La vicenda ha avuto inizio quando una società operante nel settore del gioco lecito ha presentato un ricorso contro un'ordinanza sindacale datata 10 aprile 2024. Con tale ordinanza, il Comune di Settimo Milanese aveva introdotto nuove disposizioni relative agli orari di apertura delle attività di gioco e al funzionamento degli apparecchi da gioco presenti sul territorio comunale. Il provvedimento era stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dall’11 al 26 aprile 2024.
Oltre all'ordinanza sindacale, il ricorso presentato dalla società contestava anche, in via subordinata, la deliberazione del Consiglio comunale concernente l'approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d'azzardo lecito, il regolamento stesso e la relativa relazione istruttoria, nonché ogni altro atto presupposto o conseguente. Il Comune si era inizialmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla società.
Tuttavia, il corso degli eventi ha subito una svolta significativa con l'ordinanza del 20 dicembre 2024, quando l'amministrazione comunale ha deciso di annullare in autotutela l'ordinanza sindacale che era stata oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente. A seguito di tale annullamento, le parti coinvolte nella controversia hanno depositato una memoria congiunta, chiedendo al TAR di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in conformità con quanto previsto dall'articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo. Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo sulla compensazione integrale delle spese legali sostenute, con l'impegno da parte del Comune di rimborsare alla società ricorrente il contributo unificato che era stato versato al momento della presentazione del ricorso.
All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, il Collegio giudicante ha preso atto dell'intervenuta eliminazione del provvedimento impugnato e della conseguente perdita di interesse nella decisione nel merito della questione. Di conseguenza, il TAR ha dichiarato definitivamente cessata la materia del contendere, ponendo fine alla disputa legale tra la società e il Comune di Settimo Milanese.
In conclusione, il TAR ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, con la sola eccezione dell'obbligo per il Comune di rimborsare alla società ricorrente i contributi unificati che erano stati effettivamente versati per avviare il procedimento legale. La vicenda si chiude quindi con un nulla di fatto, riportando la situazione normativa del comune di Settimo Milanese alla condizione precedente all'emanazione dell'ordinanza poi annullata. Resta ora da vedere se l'amministrazione comunale intenderà adottare nuove misure in materia di regolamentazione del gioco lecito, tenendo conto delle osservazioni e delle criticità emerse nel corso della controversia.

