Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria, con la sentenza numero 110 del 2025, ha rigettato il ricorso presentato dall'amministratore unico di una società operante nel settore delle scommesse. Il ricorso contestava il provvedimento di irricevibilità emesso dalla Questura di Catanzaro in merito alla richiesta di licenza di Pubblica Sicurezza, necessaria per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse.
La vicenda trae origine dall'acquisto, da parte della società ricorrente, di un ramo d'azienda dedicato alla raccolta di scommesse sportive e attività di ricevitoria. A seguito dell'acquisizione, la società aveva presentato istanza alla Questura di Catanzaro per ottenere la licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tuttavia, la Questura aveva dichiarato l'istanza irricevibile, motivando la decisione con la totale assenza della documentazione necessaria a corredo della domanda.
Tra i documenti mancanti, la Questura aveva evidenziato l'assenza del nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le planimetrie dettagliate dei locali adibiti all'attività con la descrizione dei sistemi di sicurezza implementati, la documentazione relativa agli impianti di videosorveglianza e allarme, i certificati di agibilità dei locali e lo statuto societario aggiornato. La mancanza di questi elementi essenziali ha portato la Questura a ritenere l'istanza incompleta e, di conseguenza, irricevibile.
La società ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento amministrativo, ha impugnato la decisione della Questura dinanzi al TAR Calabria, lamentando la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. In particolare, la società ha contestato la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, che impone all'amministrazione di comunicare preventivamente all'interessato le ragioni che potrebbero impedire l'accoglimento della domanda, al fine di consentire la presentazione di osservazioni e controdeduzioni. Inoltre, la società ha lamentato il mancato ricorso al cosiddetto soccorso istruttorio, un istituto che consente all'amministrazione di richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione mancante, al fine di sanare eventuali incompletezze o irregolarità formali.
I giudici del TAR Calabria, nel respingere il ricorso, hanno chiarito la distinzione fondamentale tra il rigetto di un'istanza e la sua irricevibilità. Secondo il Tribunale, la comunicazione dei motivi ostativi presuppone un esame nel merito della domanda, ovvero una valutazione dei requisiti sostanziali necessari per l'ottenimento della licenza. Al contrario, la dichiarazione di irricevibilità è un atto di natura procedurale che si limita ad accertare l'assenza dei requisiti minimi necessari per poter procedere alla valutazione nel merito dell'istanza. In altre parole, l'irricevibilità preclude la possibilità stessa di avviare l'istruttoria finalizzata all'esame della domanda.
In merito al soccorso istruttorio, il TAR ha evidenziato che tale istituto non può essere invocato in caso di carenza assoluta della documentazione necessaria. La sentenza ha richiamato il principio di auto-responsabilità, secondo il quale il privato è tenuto ad allegare all'istanza almeno la documentazione minima indicata nella modulistica di riferimento. Nel caso di specie, essendo stata presentata un'istanza priva di qualsivoglia allegato, il Tribunale ha ritenuto legittimo l'operato della Questura, giudicando non attivabile il dovere di soccorso istruttorio a fronte di una carenza documentale così grave.
Il TAR ha quindi concluso che, in assenza dei requisiti minimi di ammissibilità, l'istanza non poteva essere esaminata nel merito e che la Questura aveva correttamente applicato la normativa di riferimento. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
La sentenza del TAR Calabria conferma l'importanza del rispetto delle procedure amministrative e della completezza della documentazione a corredo delle istanze presentate alla pubblica amministrazione. La pronuncia ribadisce, inoltre, il principio di auto-responsabilità del privato, che non può pretendere l'attivazione del soccorso istruttorio in caso di omissioni gravi e tali da compromettere la possibilità stessa di avviare l'esame della domanda.

