La Corte d’Appello di Messina è tornata a esaminare la questione delle sanzioni amministrative applicate agli internet point per l’utilizzo di computer connessi a piattaforme di gioco online. Il contesto normativo è stato significativamente modificato dalla recente dichiarazione di incostituzionalità della cosiddetta norma Balduzzi.
La controversia ha avuto origine da un controllo effettuato nel 2019 in un internet point, dove sono stati trovati sei computer e una stampante termica. L’amministrazione ha contestato la violazione dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ritenendo che le apparecchiature fossero destinate, anche indirettamente, a consentire attività di gioco non conformi alla legge. Di conseguenza, è stata inflitta una sanzione elevata, con la chiusura dell’attività e la confisca delle apparecchiature.
Il Tribunale di Messina, in primo grado, aveva parzialmente accolto l’opposizione, confermando la sanzione solo per il computer collegato alla stampante termica. Aveva invece escluso la responsabilità per gli altri dispositivi, considerati semplici PC destinati alla libera navigazione internet. Sia l’amministrazione che il titolare dell’esercizio hanno presentato appello.
La Corte d’Appello ha respinto entrambi gli appelli, confermando integralmente la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito che le sanzioni previste dall’articolo 110 del TULPS si applicano esclusivamente alle apparecchiature da intrattenimento e gioco che presentano le caratteristiche specificate dalla norma. Queste sanzioni non possono essere estese a PC generici che non siano specificamente destinati al gioco.
Secondo la Corte, la semplice possibilità per un computer di connettersi a siti di gioco online non è sufficiente a costituire un illecito. I PC messi a disposizione dei clienti per la libera navigazione, anche se occasionalmente utilizzati per accedere a piattaforme di gioco legali, non possono essere equiparati agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 TULPS. Questi ultimi presuppongono caratteristiche tecniche precise, come il collegamento alla rete telematica del sistema di gioco e la presenza di dispositivi per l’accettazione di denaro o titoli di pagamento.
La valutazione è stata diversa per il computer collegato alla stampante termica. In questo caso, la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che la presenza della stampante, insieme al ritrovamento di promemoria di scommesse e prenotazioni, trasformasse il dispositivo in uno strumento utilizzabile per la raccolta di scommesse, attività non consentita in un punto vendita di ricariche. La stampante termica è stata considerata un accessorio non neutro, tipicamente utilizzato per stampare ricevute o ticket di gioco, modificando così la destinazione d’uso del PC a cui era collegata.
Un’ampia parte della sentenza è stata dedicata agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi e la relativa sanzione. La Corte d’Appello ha chiarito che questa pronuncia ha eliminato il divieto generalizzato di mettere a disposizione apparecchiature idonee alla navigazione internet, ma non influisce automaticamente su casi diversi, come quello in esame, basato sull’articolo 110 del TULPS. In altre parole, anche se è venuto meno il divieto indiscriminato relativo ai computer e ai dispositivi a navigazione libera, resta possibile sanzionare le condotte che, sulla base di elementi concreti, dimostrano un utilizzo degli apparecchi come strumenti di gioco non autorizzato.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado sia nell’escludere la sanzionabilità dei PC “neutri”, sia nel confermare l’illecito limitatamente al dispositivo dotato di stampante termica. Entrambi gli appelli sono stati quindi respinti, con compensazione integrale delle spese legali, a causa della reciproca soccombenza.
Questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, mira a definire con maggiore precisione l’ambito di applicazione delle sanzioni in materia di gioco, evitando interpretazioni eccessive che potrebbero colpire attività lecite come quella degli internet point. Allo stesso tempo, la decisione mantiene ferme le sanzioni nei casi in cui emergano prove concrete di raccolta o facilitazione del gioco non autorizzato. La sentenza offre un importante chiarimento per gli operatori del settore, delineando i confini tra l’uso lecito dei computer e le attività sanzionabili nel contesto del gioco online.

