Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Seconda, si è pronunciato su una serie di ricorsi presentati da operatori del settore del gioco lecito, riguardanti il decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 15 gennaio 2015. Questo decreto attuava la ripartizione del contributo straordinario di 500 milioni di euro, introdotto dalla legge di stabilità 2015.
I ricorsi sono stati presentati da diverse società attive nella gestione e installazione degli apparecchi da intrattenimento, specificamente quelli contemplati dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Le contestazioni riguardavano sia la legittimità del decreto attuativo dell'Agenzia, sia le modalità con cui il prelievo era stato trasferito lungo la filiera, dai concessionari agli altri operatori coinvolti.
Il TAR, con decisioni di contenuto sostanzialmente identico, ha dichiarato inammissibili le domande relative all'annullamento delle note di addebito inviate dai concessionari. Il tribunale ha motivato tale decisione sostenendo che questi atti rientrano in rapporti di natura privatistica, regolati da contratti tra gli operatori della filiera. Di conseguenza, tali questioni sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e demandate al giudice ordinario, competente per le controversie di diritto privato.
Nel merito, il Tribunale ha respinto le contestazioni rivolte contro il decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo il TAR, l'Amministrazione si è limitata a dare corretta attuazione all'articolo 1, comma 649, della legge n. 190/2014. In particolare, l'Agenzia ha effettuato la ricognizione degli apparecchi AWP (Amusement With Prize) e VLT (Video Lottery Terminal) riferibili ai singoli concessionari, ripartendo il contributo complessivo di 500 milioni di euro in proporzione al numero degli apparecchi censiti alla data del 31 dicembre 2014, in conformità con quanto previsto dalla norma primaria.
Il TAR ha giudicato infondate le argomentazioni relative alla mancata distinzione tra le due tipologie di apparecchi (AWP e VLT) sotto il profilo della redditività. Il tribunale ha osservato che la legge non attribuiva all'Agenzia alcun potere di modulazione del prelievo sulla base di criteri economici, ma imponeva un criterio puramente quantitativo, basato sul numero di apparecchi.
Le sentenze del TAR Lazio hanno anche affrontato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti, ritenendole manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale, unionale e del Consiglio di Stato. Il prelievo è stato qualificato come una misura tributaria straordinaria, rientrante nella discrezionalità del legislatore e giustificata dall'esigenza di concorso agli obiettivi di finanza pubblica in un settore, quello del gioco, che è riservato allo Stato e sottoposto a regime concessorio.
Il Tribunale ha anche richiamato la successiva evoluzione normativa introdotta con la legge n. 208/2015, che ha abrogato il contributo a partire dal 2016, trasformandolo in un prelievo una tantum limitato all'anno 2015. Questa legge ha chiarito che la ripartizione dell'onere all'interno della filiera deve avvenire in modo proporzionale ai compensi spettanti ai singoli operatori, sulla base degli accordi contrattuali vigenti per quell'annualità.
Con queste pronunce, il TAR Lazio ha sostanzialmente confermato la legittimità del decreto attuativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, demandando alle sedi civilistiche le eventuali controversie relative ai rapporti economici interni alla filiera del gioco. Questo significa che le dispute tra gli operatori del settore, riguardanti la ripartizione del contributo straordinario, dovranno essere risolte attraverso i normali canali della giustizia civile, basandosi sui contratti e gli accordi esistenti tra le parti. La decisione del TAR consolida quindi la posizione dell'Agenzia e definisce il quadro normativo relativo al contributo straordinario, almeno per quanto riguarda la sua legittimità amministrativa.

