AGCOM archivia il caso Kick: Nessuna sanzione per la piattaforma di streaming

La decisione dell'Autorità scagiona Kick dall'accusa di pubblicità occulta al gioco d'azzardo grazie all'assenza di rapporti commerciali con gli streamer e alla pronta rimozione dei contenuti incriminati

AGCOM archivia il caso Kick: Nessuna sanzione per la piattaforma di streaming

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha chiuso il procedimento sanzionatorio contro Kick Streaming Pty Ltd, la società australiana che gestisce la piattaforma di live streaming Kick. L'accusa era di aver promosso, anche indirettamente, il gioco d'azzardo e le scommesse con vincite in denaro, violando il Decreto Dignità.

La delibera n. 279/25/CONS, datata 19 novembre 2025, sancisce la fine del procedimento n. 2863/ZD (contestazione n. 3/25/DSM). L'indagine era nata da una segnalazione della Guardia di Finanza, che nel febbraio 2025 aveva inviato ad AGCOM una relazione su diversi video pubblicati su Kick tramite un canale in lingua italiana. Questi video mostravano sessioni di gioco online, in particolare slot machine, con enfasi sulla ricerca di bonus e sulle vincite.

La Guardia di Finanza aveva notato come l'uso di animazioni, colori e altri elementi tipici dell'intrattenimento digitale rendesse le sessioni di gioco molto attraenti, e aveva anche segnalato la presenza di link a siti di comparazione di giochi d'azzardo nelle chat delle dirette.

Nel maggio 2025, la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali di AGCOM aveva contestato a Kick la violazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 87/2018 (convertito nella legge 96/2018), identificando 19 video come contenuti promozionali o pubblicitari.

Kick si è difesa sostenendo di essere una piattaforma di condivisione globale dove gli utenti creano contenuti autonomamente, senza una linea editoriale imposta dalla società. Chiunque può aprire un canale e trasmettere in diretta, accettando i termini di servizio. I contenuti, comprese chat e commenti, sono generati dagli streamer, e la piattaforma si limita alla gestione tecnica. Kick ha anche dichiarato di non avere rapporti commerciali con gli streamer coinvolti e di non guadagnare dalla pubblicità nei video. Le sottoscrizioni degli utenti agli streamer sarebbero gestite da un fornitore esterno, senza generare entrate per Kick.

La società ha affermato di non essere a conoscenza dei contenuti contestati prima della notifica e di aver rimosso i video e disabilitato il canale subito dopo aver ricevuto la contestazione.

AGCOM, dopo un'attenta istruttoria, ha deciso di non ritenere sussistente la violazione. Per sanzionare una piattaforma, è necessario dimostrare una forma di pubblicità, anche indiretta, del gioco d'azzardo, e la responsabilità del gestore della piattaforma. Nel caso di Kick, due elementi sono stati considerati decisivi: l'assenza di rapporti commerciali tra Kick e lo streamer che ha diffuso i contenuti e la pronta rimozione dei contenuti e la disabilitazione del canale dopo la contestazione.

AGCOM ha stabilito che Kick non ha ottenuto compensi diretti né vantaggi economici indiretti e che il suo ruolo è rimasto quello di un hosting provider passivo, in linea con le normative europee e la giurisprudenza. L'articolo 6 del Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) esclude la responsabilità del prestatore di servizi di hosting se non è a conoscenza dei contenuti illegali e interviene tempestivamente per rimuoverli o disabilitarne l'accesso una volta informato.

La decisione di AGCOM si basa anche sulla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che stabilisce che la responsabilità del gestore di una piattaforma emerge solo se svolge un ruolo attivo nel controllo o nella conoscenza dei contenuti, o se, pur informato dell'illecito, non interviene tempestivamente.

AGCOM ha richiamato casi simili in cui ha archiviato procedimenti contro piattaforme che non avevano rapporti commerciali con i creatori di contenuti e avevano rimosso i contenuti dopo la contestazione. Al contrario, ha emesso ordinanze-ingiunzione in casi in cui erano state accertate partnership commerciali o guadagni pubblicitari per la piattaforma legati alla diffusione dei contenuti. Nel caso di Kick, l'Autorità ha concluso che la piattaforma non ha svolto attività ulteriori rispetto alla semplice messa a disposizione del servizio, e che le attività di indicizzazione e tag sono compatibili con il funzionamento tecnico del servizio.

Con la delibera n. 279/25/CONS, AGCOM ha quindi archiviato il procedimento sanzionatorio n. 2863/ZD avviato contro Kick Streaming Pty Ltd. Questa decisione sottolinea l'importanza di distinguere tra il ruolo di hosting provider passivo e il ruolo attivo nella promozione di contenuti illeciti, confermando un approccio equilibrato nella regolamentazione delle piattaforme online, sempre nel rispetto della libertà di espressione e della responsabilità degli utenti.

Pubblicato Venerdì, 06 Febbraio 2026 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Venerdì, 06 Febbraio 2026

Marco P.

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Editore professionista appassionato di sport come calcio, padel, tennis e tanto altro. Sarò il vostro aggiornamento quotidiano sulle nuove release di giochi nel mondo delle slot machine da casino sia fisico che online e inoltre, anche cronista sportivo.


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