Scommesse sportive: il TAR Lombardia fa chiarezza sulle distanze dai luoghi sensibili

Annullato il divieto del Comune di Baranzate: l'attività di corner scommesse in un bar non viola le norme su ludopatia e urbanistica

Scommesse sportive: il TAR Lombardia fa chiarezza sulle distanze dai luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia è intervenuto in una questione delicata che da anni suscita dibattiti e contenziosi tra operatori del settore e amministrazioni comunali: il rapporto tra le normative urbanistiche, le distanze dai cosiddetti "luoghi sensibili" e le attività di raccolta delle scommesse. Con la sentenza n. 10/2026, pubblicata il 5 gennaio, la Sezione Quinta del TAR ha annullato il diniego del Comune di Baranzate, che aveva respinto la richiesta di un esercente di attivare un corner per le scommesse sportive all’interno di un bar già regolarmente autorizzato.

La vicenda trae origine dal rifiuto opposto dal Comune di Baranzate a un'istanza presentata nel marzo 2024. Il titolare del bar chiedeva di poter svolgere, come attività accessoria, la raccolta di scommesse sportive all’interno del suo locale. L'amministrazione comunale aveva motivato il diniego richiamandosi alla legge regionale lombarda n. 8 del 2013, in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, e alle norme tecniche di attuazione del Piano di governo del territorio (PGT). Secondo il Comune, l'apertura del corner scommesse avrebbe comportato una nuova destinazione d'uso non consentita e, in ogni caso, non avrebbe rispettato la distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile, nello specifico una scuola dell’infanzia.

Il TAR Lombardia, nella sua sentenza, ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, operando una distinzione netta tra l'attività di raccolta delle scommesse, autorizzata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, dello stesso testo unico, come le AWP (slot machine) e le VLT (Video Lottery Terminal). Tale distinzione, secondo il Collegio giudicante, assume un'importanza cruciale anche ai fini dell'applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale.

La legge lombarda n. 8 del 2013, infatti, vieta espressamente la nuova installazione degli apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, in prossimità di luoghi sensibili, ma non estende tale divieto, in modo esplicito, all'attività di raccolta delle scommesse. I giudici del TAR hanno evidenziato che, trattandosi di una norma che incide sulla libertà di iniziativa economica, non è possibile applicarla in via analogica o estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dal legislatore. In altre parole, il divieto di installare slot machine vicino a luoghi sensibili non può essere automaticamente esteso anche alle scommesse sportive.

A sostegno di questa interpretazione, il TAR ha richiamato precedenti giurisprudenziali che hanno già escluso l'applicabilità automatica dei limiti distanziometrici alle scommesse, sottolineando come la Regione Lombardia abbia consapevolmente scelto di concentrare le restrizioni sugli apparecchi da gioco, ritenuti più incisivi nella possibile induzione al gioco compulsivo. Questa scelta, secondo il TAR, rientra nella discrezionalità legislativa e non può essere superata da un'interpretazione amministrativa più restrittiva da parte dei Comuni.

Il TAR Lombardia ha espresso un giudizio critico anche nei confronti del richiamo alle norme urbanistiche comunali da parte del Comune di Baranzate. Secondo il Collegio, l'apertura di un corner scommesse all'interno di un bar già esistente non determina un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, né equivale all'insediamento di una sala scommesse autonoma. Si tratta, piuttosto, di un'attività accessoria che non giustifica l'applicazione delle regole previste per nuove attività o per interventi edilizi particolarmente significativi dal punto di vista urbanistico.

Nella parte più approfondita della motivazione, il TAR ha riconosciuto l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti sul tema, ricordando come in passato si sia sostenuta anche la possibilità di assimilare, ai fini della tutela della salute, le scommesse alle altre forme di gioco con vincita in denaro. Tuttavia, il Collegio ha aderito all'indirizzo più recente del Consiglio di Stato, che riconosce la legittimità della scelta di non estendere automaticamente alle scommesse i limiti previsti per le sale giochi. Il Consiglio di Stato ha motivato questa posizione anche alla luce della crescente diffusione del gioco a distanza (online), che rende meno efficaci le misure basate esclusivamente sulla localizzazione fisica dei punti di gioco.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR Lombardia ha concluso che il Comune di Baranzate ha esercitato un potere che, nel caso specifico, non trova fondamento nella normativa regionale né in quella urbanistica. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e il provvedimento di diniego annullato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità e della delicatezza della questione esaminata.

La sentenza del TAR Lombardia rappresenta un importante precedente in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo e di rapporto tra poteri pubblici e attività economiche. La decisione del TAR sottolinea la necessità di un'interpretazione rigorosa delle norme che limitano la libertà di iniziativa economica, soprattutto quando tali limitazioni non sono espressamente previste dalla legge. Inoltre, la sentenza evidenzia la difficoltà di affrontare il problema della ludopatia attraverso misure che si concentrano esclusivamente sulla localizzazione fisica dei punti di gioco, in un contesto in cui il gioco online assume un ruolo sempre più rilevante.

Pubblicato Martedì, 06 Gennaio 2026 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Martedì, 06 Gennaio 2026

Marco P.

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