Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria ha accolto l'istanza cautelare presentata dal titolare di un'impresa individuale operante nel settore della raccolta scommesse, con sede nella provincia di Reggio Calabria. La decisione del TAR sospende l'efficacia del provvedimento con cui la Questura aveva negato il rilascio dell'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Il ricorso era stato originato dal decreto emesso dal Questore della provincia di Reggio Calabria il 23 dicembre 2025, notificato il 30 dicembre dello stesso anno. Questo decreto respingeva l'istanza dell'impresa volta ad ottenere l'autorizzazione per svolgere attività di raccolta scommesse per conto di un concessionario nazionale. Il diniego della Questura si basava principalmente sulla precedente revoca di una licenza simile, avvenuta nel novembre 2023 a seguito di un'informativa interdittiva antimafia, e su ulteriori elementi informativi relativi a controlli di polizia e frequentazioni con soggetti ritenuti non raccomandabili.
Durante la fase cautelare, il TAR ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, ovvero la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Il tribunale amministrativo ha osservato che gli elementi alla base del diniego della Questura erano in gran parte coincidenti con quelli già valutati dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – in sede di ammissione dell'impresa al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Dal decreto del Tribunale delle Misure di Prevenzione emerge chiaramente che il titolare dell'impresa è incensurato e che non sono state riscontrate concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi finalizzati all'attività imprenditoriale. Inoltre, il tribunale ha escluso la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di agevolazione stabile delle economie criminali, sia con riferimento ai legami familiari sia ai controlli sul territorio presi in considerazione nell'informativa antimafia.
Il TAR ha anche evidenziato che i controlli di polizia richiamati nel provvedimento impugnato, ad eccezione di uno risalente all'agosto 2024, si collocano in un periodo antecedente all'adozione dell'interdittiva antimafia e risultano essere già stati oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di prevenzione. Per quanto riguarda il controllo più recente, il Collegio ha sottolineato la genericità del riferimento, data l'assenza di indicazioni precise sui soggetti coinvolti.
Secondo il giudice amministrativo, la valutazione negativa sulla "buona condotta" del richiedente non appare, allo stato attuale, adeguatamente motivata. Questo anche considerando la presenza di un amministratore giudiziario incaricato di vigilare sull'impresa, con compiti di monitoraggio costante e di prevenzione di eventuali rischi di infiltrazioni criminali. Il controllo giudiziario, introdotto nel sistema normativo italiano per le imprese sospettate di legami con la criminalità organizzata, mira a garantire la legalità e la trasparenza delle attività economiche, supportando le aziende nel percorso di risanamento e prevenendo fenomeni di corruzione e riciclaggio.
Il TAR ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ovvero il pericolo di un danno grave e irreparabile per l'imprenditore. Sono stati considerati i potenziali danni economici derivanti dal diniego dell'autorizzazione, le spese e gli investimenti documentati, il rischio per la continuità aziendale e le conseguenti ricadute sui mezzi di sostentamento dell'imprenditore e della sua famiglia.
Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e ha ordinato alla Questura di Reggio Calabria di riesaminare l'istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata inoltre fissata l'udienza di merito per il 16 settembre 2026.
Le spese relative alla fase cautelare sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti, per un importo complessivo di 800 euro, oltre agli accessori di legge. Questa decisione del TAR rappresenta un importante precedente nel contesto della lotta alla criminalità organizzata e della tutela delle imprese sane che operano in territori ad alto rischio di infiltrazioni mafiose.

