Lucca: Il TAR annulla la sospensione della licenza VLT per un punto scommesse

Accolto il ricorso del gestore che si era difeso adducendo l'inganno subito da minori con documenti falsificati e la risoluzione delle irregolarità antifumo

Lucca: Il TAR annulla la sospensione della licenza VLT per un punto scommesse

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, Sezione Quarta, ha emesso una sentenza significativa annullando il provvedimento con cui la Questura di Lucca aveva disposto la sospensione per quindici giorni della licenza ex art. 88 TULPS nei confronti del titolare di un punto di raccolta scommesse dotato di apparecchi VLT (Video Lottery Terminal). La decisione del TAR ribalta quindi la precedente sanzione amministrativa, aprendo un interessante precedente in materia di controlli sull'età dei giocatori e responsabilità dei gestori di sale da gioco.

Il decreto di sospensione era stato originariamente motivato da due sopralluoghi delle autorità competenti. Durante questi controlli, erano state contestate due principali violazioni: la presenza di un minorenne sorpreso a giocare all'interno del locale e la constatazione di alcune irregolarità relative al rispetto della normativa antifumo. Tali contestazioni avevano portato la Questura a ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione della licenza, in base alle disposizioni di legge vigenti.

Il gestore del punto scommesse, tuttavia, non si è dato per vinto e ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, affidandosi all'assistenza legale dell'avvocato Cino Benelli. La linea difensiva adottata si è concentrata su due punti cardine. In primo luogo, il gestore ha sostenuto di aver regolarmente effettuato il controllo dell'età dei giocatori, richiedendo l'esibizione di un documento di identità. Tuttavia, è stato indotto in errore da astuti stratagemmi messi in atto dai minori, i quali avevano mostrato ai controlli immagini fotografiche dei propri documenti di identità alterate digitalmente per farli apparire maggiorenni. Questa circostanza, particolarmente rilevante, è emersa anche dagli atti di un'indagine penale avviata nei confronti dei ragazzi per il reato di sostituzione di persona, a testimonianza della premeditazione e dell'inganno ordito ai danni del gestore.

In secondo luogo, per quanto riguarda le contestazioni relative alla normativa antifumo, il gestore ha evidenziato di aver provveduto tempestivamente ad eliminare le irregolarità riscontrate, comunicando tale circostanza all'Amministrazione competente prima ancora che venisse adottato il provvedimento di sospensione della licenza. A suo dire, quindi, anche sotto questo profilo sarebbero venuti meno i presupposti per l'irrogazione della sanzione.

Il TAR Toscana, nella sua sentenza, ha accolto integralmente le argomentazioni difensive del gestore, ritenendole fondate e meritevoli di accoglimento. In particolare, il Collegio giudicante ha osservato che la normativa di riferimento (art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012) impone sì al titolare di un esercizio pubblico di identificare i minori mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità, ma non prevede in modo espresso l'obbligo assoluto di acquisire esclusivamente l'originale cartaceo del documento stesso. In altre parole, la legge non esclude a priori la possibilità di effettuare il controllo anche attraverso l'esame di una copia o di una riproduzione fotografica del documento, purché questa sia idonea a consentire una verifica sufficientemente accurata dell'età del soggetto.

Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che, in assenza di elementi che rendessero facilmente riconoscibile la falsificazione, l'esame della riproduzione fotografica del documento mostrata dai minori fosse da considerarsi idoneo ad assolvere l'obbligo di controllo imposto al gestore. Di conseguenza, non poteva essere imputata a quest'ultimo una negligenza tale da giustificare la sospensione della licenza.

Quanto alle violazioni della normativa antifumo, il TAR ha rilevato che l'interessato aveva comunicato l'avvenuta eliminazione delle irregolarità prima dell'adozione del provvedimento e che tale circostanza non era stata contestata dall'Amministrazione. Anche sotto questo profilo, secondo i giudici, difettavano i presupposti per il ricorso al potere di sospensione. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento del decreto della Questura di Lucca, compensando le spese di giudizio tra le parti.

La sentenza del TAR Toscana rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità dei gestori di sale da gioco e di controlli sull'età dei giocatori. Essa sottolinea la necessità di un'interpretazione equilibrata delle norme, che tenga conto delle concrete circostanze del caso e che eviti di addossare ai gestori oneri eccessivi o irragionevoli. Allo stesso tempo, la decisione del TAR invita i gestori a prestare la massima attenzione nell'effettuazione dei controlli, adottando tutte le misure possibili per prevenire l'accesso dei minori al gioco d'azzardo e per garantire il rispetto della normativa antifumo.

Pubblicato Lunedì, 02 Marzo 2026 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Lunedì, 02 Marzo 2026

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