Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza della Sezione Quinta, ha respinto l'appello presentato da una società di gestione di una sala bingo situata nel comune di Modena. La decisione conferma la piena legittimità dell'ordinanza sindacale datata 13 marzo 2017, la quale disciplina in modo stringente gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, precisamente quelli contemplati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
La società appellante aveva contestato fermamente le limitazioni imposte dall'ordinanza, che circoscrivono l'utilizzo degli apparecchi in due fasce orarie giornaliere: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00, valide per tutti i giorni, inclusi i festivi. Secondo la ricorrente, l'amministrazione comunale avrebbe agito in violazione del principio di proporzionalità, omettendo di svolgere un'adeguata istruttoria specifica sul territorio modenese. In particolare, la società sosteneva che i dati utilizzati a supporto dell'ordinanza – provenienti da programmi regionali, rapporti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Istituto Superiore di Sanità – non dimostrerebbero in maniera univoca e specifica l'esistenza di un reale pericolo di ludopatia nel comune di Modena, e che pertanto le restrizioni orarie imposte non sarebbero giustificate.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato questa prospettiva, evidenziando come il Comune di Modena, in stretta collaborazione con il Servizio dipendenze dell'Azienda USL di Modena, avesse invece condotto un'istruttoria approfondita e mirata, mettendo in luce la rilevanza, sia quantitativa che qualitativa, del fenomeno della ludopatia sul territorio. L'indagine aveva rivelato un trend in crescita, con conseguenze pesanti e significative per le famiglie dei soggetti coinvolti. La Sezione Quinta ha sottolineato che, in materia di prevenzione delle dipendenze da gioco, è ammissibile fare riferimento anche a dati inferenziali e a fatti notori, purché questi siano corroborati da elementi concreti e specifici relativi alla realtà territoriale di riferimento. Questo approccio consente alle amministrazioni di agire tempestivamente anche in presenza di dati non ancora completamente consolidati, ma indicativi di un potenziale rischio per la salute pubblica.
Sul tema della proporzionalità, il Consiglio di Stato ha espresso un giudizio inequivocabile, affermando che la limitazione ad otto ore giornaliere, distribuite in due fasce orarie specifiche (10:00-13:00 e 17:00-22:00), non rappresenta un sacrificio eccessivo per i gestori delle sale da gioco, se confrontato con l'obiettivo primario di tutela della salute pubblica. La decisione sottolinea come la salute dei cittadini debba prevalere sugli interessi economici degli operatori del settore. Inoltre, l'unicità dell'orario fissato per tutte le sale giochi e gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco è stata ritenuta giustificata dalla necessità di evitare fenomeni di 'trasmigrazione' dei giocatori tra differenti tipologie di locali. Questo approccio mira a garantire una regolamentazione uniforme e coerente, finalizzata a prevenire efficacemente la ludopatia e a proteggere i soggetti più vulnerabili.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello presentato dalla società, confermando in toto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione II, n. 384 del 2023. Come conseguenza, la società appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Modena, liquidate in 3.000 euro. Questa decisione rappresenta un importante precedente nella lotta contro la ludopatia e rafforza il potere delle amministrazioni locali di adottare misure restrittive per tutelare la salute pubblica e prevenire i danni sociali causati dal gioco d'azzardo patologico. La sentenza sottolinea l'importanza di un approccio sinergico tra istituzioni, servizi sanitari e comunità locali per affrontare efficacemente questo problema complesso e in continua evoluzione.

