Meta scagionata: AGCOM archivia il caso pubblicità azzardo

L'Autorità Garante ha chiuso il procedimento sanzionatorio contro Meta per presunta violazione del Decreto Dignità, accogliendo le argomentazioni della società

Meta scagionata: AGCOM archivia il caso pubblicità azzardo

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha definitivamente archiviato il procedimento sanzionatorio che vedeva coinvolta Meta Platforms Ireland Limited, accusata di aver violato le stringenti norme sul divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, sancite dall'articolo 9 del cosiddetto Decreto Dignità. La decisione, formalizzata nella delibera n. 278/25/CONS, è stata presa durante la riunione del Consiglio dell'Autorità tenutasi il 19 novembre 2025.

L'indagine era scaturita da una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva individuato una pagina Facebook presumibilmente gestita da un 'tipster' attivo nel redditizio settore delle slot machine online. Questo soggetto, secondo l'accusa, utilizzava il popolare social network per diffondere contenuti e link che rimandavano direttamente a piattaforme di gioco d'azzardo. L'ipotesi iniziale era che Meta avesse in qualche modo agevolato la diffusione di messaggi volti a promuovere giochi con vincite in denaro, contravvenendo così al divieto assoluto imposto dal Decreto Dignità, una normativa particolarmente severa in materia di pubblicità del gambling.

Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, Meta ha respinto con forza ogni addebito, sostenendo che i contenuti incriminati erano di natura esclusivamente "organica", ovvero generati in modo autonomo dagli utenti e non riconducibili ad alcuna forma di attività pubblicitaria commissionata o autorizzata dalla società. L'azienda ha inoltre sottolineato di non avere alcun rapporto commerciale con il titolare della pagina incriminata, di non aver mai ospitato inserzioni a pagamento provenienti da tale fonte e di non aver tratto alcun vantaggio economico, né diretto né indiretto, dai contenuti contestati. A ulteriore riprova della sua buona fede, Meta ha evidenziato di essere venuta a conoscenza dell'esistenza della pagina solo a seguito della notifica della contestazione da parte dell'AGCOM e di aver immediatamente adottato tutte le misure necessarie per impedirne l'accesso agli utenti italiani.

L'Autorità, dopo aver analizzato attentamente il caso alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di responsabilità degli hosting provider, ha concluso che non vi erano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di una forma di pubblicità o promozione del gioco d'azzardo direttamente imputabile a Meta. In particolare, l'AGCOM ha escluso che la piattaforma abbia svolto un ruolo "attivo" nella diffusione dei contenuti contestati, rilevando l'assenza di compensi, partnership commerciali o meccanismi di monetizzazione che potessero collegare la pagina incriminata a Meta.

Un elemento determinante nella valutazione dell'Autorità è stata l'applicazione del regime di esenzione di responsabilità previsto dal Regolamento europeo sui servizi digitali (DSA), una normativa che tutela i prestatori di servizi di hosting quando questi non siano a conoscenza della presenza di contenuti illeciti sulle loro piattaforme e intervengano tempestivamente per rimuoverli una volta venuti a conoscenza della loro esistenza. Nel caso specifico, l'AGCOM ha ritenuto che Meta abbia agito come un hosting provider passivo, senza esercitare un controllo preventivo sui contenuti caricati dagli utenti e intervenendo prontamente solo dopo aver ricevuto la contestazione da parte dell'Autorità.

Richiamando anche precedenti analoghi, l'Autorità ha concluso che non sussistevano i presupposti per configurare una violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo da parte di Meta. Di conseguenza, ha deciso di archiviare il procedimento sanzionatorio n. 2862/ZD, ritenendo superflue ulteriori contestazioni sollevate dalla società per ragioni di economia procedimentale. La delibera, debitamente notificata a Meta e pubblicata sul sito web dell'Autorità, potrà essere impugnata davanti al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni.

Questa decisione rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità delle piattaforme online per i contenuti generati dagli utenti, soprattutto in settori delicati come quello del gioco d'azzardo. L'AGCOM ha chiaramente stabilito che, in assenza di un ruolo attivo nella promozione di contenuti illeciti e di un intervento tempestivo una volta venuti a conoscenza della loro esistenza, le piattaforme di hosting non possono essere ritenute responsabili per le violazioni commesse dagli utenti.

Pubblicato Lunedì, 15 Dicembre 2025 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Lunedì, 15 Dicembre 2025

Marco P.

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