Un'importante sentenza arriva per il settore dei Centri di Trasmissione Dati (CTD) e delle scommesse. Per la prima volta, un giudice di secondo grado tributario ha stabilito che l’imposta deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, applicando le stesse condizioni previste per i concessionari statali. La Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha emesso una sentenza, con due decreti depositati il 12 febbraio 2025, accogliendo le difese presentate dall’avvocato Daniela Agnello. L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è stata quindi invitata a rideterminare l’imposta unica sulle scommesse, applicando le stesse modalità previste per i concessionari statali.
Al centro della controversia vi erano gli avvisi di accertamento emessi dall’ADM, che aveva calcolato l’imposta in base alla normativa sanzionatoria applicata alle attività illecite. La difesa ha contestato tale approccio, chiedendo invece che l’imposta fosse calcolata in conformità con le regole previste per i concessionari statali.
I Giudici tributari hanno dato ragione alla difesa, criticando la posizione dell’ADM che rifiutava di trattare la società maltese come gli operatori italiani. La Corte ha sottolineato anche il fatto che la Stanleybet aveva più volte richiesto, dal 30 giugno 2016, di essere collegata al totalizzatore nazionale.
Le dichiarazioni dell’avv. Daniela Agnello
L’avvocato Daniela Agnello ha commentato la sentenza, sottolineando come la Stanleybet abbia sempre riconosciuto l’obbligo di pagare l’imposta unica e abbia proposto diverse conciliazioni per risolvere il contenzioso tributario. La legge di stabilità del 2016 ha modificato l’imposta unica, trasformandola in un’imposta diretta, che ha eliminato la disparità di trattamento tra il bookmaker Stanleybet e i concessionari statali. Con questa sentenza, i Giudici tributari di Milano hanno applicato la legge alla società anglo-maltese, escludendo l’applicazione della sanzione tributaria richiesta dall’ADM, e esonerando i CTD dal pagamento dell’imposta.