Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30 dicembre 2024, ha rigettato il ricorso relativo al diniego di una licenza per l’apertura di una sala scommesse, adducendo la violazione dei limiti distanziometrici stabiliti dalla Legge Regionale Calabria n. 9/2018. La decisione della Sezione Terza conferma che tali divieti si applicano anche alle sale scommesse, oltre che agli apparecchi AWP e VLT. Il ricorso era stato presentato dall'amministratore di una società di scommesse, dopo il diniego da parte della Questura di Vibo Valentia, che aveva ritenuto i locali non conformi ai requisiti di distanza da punti sensibili come scuole e luoghi di culto. Il ricorrente aveva sostenuto che i limiti riguardassero solo gli apparecchi di gioco e non le sale scommesse, ma il TAR Calabria aveva respinto questa posizione nel 2024. Successivamente, il ricorrente ha apelato al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha confermato che i limiti sono applicabili anche alle sale scommesse, affermando che la tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) è prioritaria rispetto alle libertà economiche (art. 41 Cost.). Ha evidenziato che sia le sale giochi che quelle scommesse possono contribuire alla diffusione della dipendenza da gioco, giustificando così le restrizioni.
La sentenza, definitiva, costituisce un fondamentale punto di riferimento per il settore del gioco pubblico, ribadendo l'importanza di misure a tutela contro la ludopatia. Le spese legali sono state compensate, sottolineando la complessità della situazione.