Ravenna: Sala scommesse chiude, TAR conferma la decisione

Il Tribunale Amministrativo sostiene il Comune: normativa regionale e distanziometro vincono

Ravenna: Sala scommesse chiude, TAR conferma la decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha emesso una sentenza significativa che mette in luce il complesso equilibrio normativo tra il bisogno di sviluppo economico e la tutela sociale. Il TAR ha infatti respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna, ribadendo la legittimità del provvedimento del Comune che aveva ordinato la chiusura immediata dell’attività. La questione centrale è il rispetto della normativa regionale sul distanziometro dai luoghi sensibili, il cui obiettivo è mitigare l’impatto sociale delle attività di gioco.

La sala scommesse, identificata nei documenti legali come “-OMISSIS-”, era ubicata lungo via -OMISSIS-. Si trovava a meno di 200 metri da una chiesa parrocchiale, ben al di sotto della distanza minima di 500 metri stabilita all'articolo 6 della L.R. n. 5/2013 per attività ludico-ricreative. Questa normativa rappresenta una componente fondamentale delle misure adottate dall'Emilia-Romagna al fine di regolamentare il posizionamento delle sale scommesse, evitando dunque che sorgano troppo vicine a luoghi di potenziale allarme sociale. Nonostante il Comune di Ravenna avesse in precedenza concesso una proroga per permettere la delocalizzazione dell'attività, una seconda proroga è stata negata.

Un ulteriore punto di discussione nel ricorso era il diniego di un permesso di costruire un nuovo immobile. L'imprenditore aveva infatti identificato un sito alternativo per il trasferimento della sala, ma le autorità comunali avevano negato tale possibilità, citando la mancata conformità urbanistica della proposta. L'area era infatti classificata zoning wise come “SU10”, dove la destinazione d’uso “Spr8” (destinata ad attività ludico-ricreative influenti socialmente) è vietata secondo le Norme Tecniche che governano l'edilizia nella regione.

L'impugnazione presentata dall'esercente non si limitava a contestare solo questo atto, ma includeva la delibera consiliare n. 37/2018 che recepiva la mappatura dei luoghi sensibili. Secondo il ricorrente, l'insieme di norme urbanistiche e di distanze imposte genera un vero “effetto espulsivo”, rendendo difficile se non impossibile portare avanti l'attività in qualsiasi zona urbanizzata del territorio comunale.

Tuttavia, il tribunale ha fatto riferimento alla sentenza n. 11036/2022 del Consiglio di Stato, che conferma l'esistenza di ampie aree idonee a tale scopo. Secondo i dati, a Ravenna, ci sono circa 170 ettari, pari al 2,6% del territorio urbanizzato, disponibili per ospitare sale giochi e scommesse. Una delle conclusioni del Consiglio di Stato, sottolineata anche dal TAR, è quella che confuta completamente l'idea di una “totale impossibilità” di spostamento delle attività nel sistema urbano, mettendo fine così a una parte della resistenza del ricorrente.

Riconoscendo quindi la coerenza del provvedimento comunale e l’inammissibilità del ricorso, il tribunale ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio nel quale le amministrazioni locali si trovano a confrontare le istanze di tutela sociale con quelle di legittimo sviluppo economico. La sentenza del TAR non solo chiude un cantiere giuridico aperto, ma pone le basi per una gestione più ordinata e conforme delle attività ad alto impatto sociale nel tessuto urbano. Tale equilibrio tra regolamentazione e crescita sostenibile continua a rappresentare una sfida complessa per le città italiane, soprattutto quando tocca da vicino temi come l'inclusione sociale e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Pubblicato Martedì, 30 Settembre 2025 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Martedì, 30 Settembre 2025

Marco P.

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