Il Tribunale di Ravenna, con una sentenza pubblicata il 19 novembre 2025, ha annullato una sanzione amministrativa di 54.000 euro inflitta dall’Unione della Romagna Faentina alla titolare di un esercizio pubblico di Faenza. La decisione, che accoglie integralmente l’opposizione presentata, stabilisce che la semplice sostituzione degli apparecchi da gioco (AWP) già presenti nel locale, a seguito del cambio di gestore, è da considerarsi legittima e non costituisce una “nuova installazione” ai sensi della legge regionale.
La sentenza, emessa dopo l'udienza del 18 novembre 2025, fa chiarezza su un tema spesso controverso, interpretando l'art. 6, commi 2-bis e 2-ter, e l’art. 6-ter della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013. Il Tribunale ha escluso che la normativa regionale possa limitare la sostituzione degli apparecchi ai soli casi di guasto o obsolescenza tecnica, come invece sostenuto dall’amministrazione. Secondo il giudice, un’interpretazione restrittiva di questo tipo rappresenterebbe un’estensione analogica non consentita, in violazione del principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge n. 689/1981.
Un punto cruciale della sentenza riguarda la definizione del criterio temporale per distinguere una nuova installazione da una semplice sostituzione. Il Tribunale ha individuato l’11 novembre 2013, data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, come il momento di riferimento. È rispetto a questa data che deve essere valutata la natura dell’intervento sul parco macchine. Il giudice ha inoltre sottolineato che, diversamente, il numero massimo di apparecchi ammessi in un esercizio dipenderebbe dal momento in cui avviene il controllo amministrativo, creando inevitabili disparità di trattamento tra gli operatori del settore.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che non vi è stata alcuna installazione aggiuntiva rispetto agli apparecchi già presenti nel locale da anni, ma solo una loro sostituzione da parte del nuovo gestore, in seguito al subentro nel contratto con la società concessionaria. Questa circostanza, secondo il Tribunale, non rientra nelle casistiche che la normativa equipara a una nuova installazione, né può essere interpretata come tale in assenza di una specifica previsione normativa. Di conseguenza, l’ordinanza ingiunzione è stata annullata e l’amministrazione resistente è stata condannata a rimborsare il 50% delle spese legali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge. La difesa della ricorrente è stata curata dallo studio legale Giacobbe & Associati.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per i bar, gli esercizi pubblici e i gestori del gioco lecito. Essa riafferma il principio di legalità nell’applicazione delle sanzioni amministrative e fornisce un criterio chiaro e uniforme per distinguere tra nuova installazione e semplice sostituzione degli apparecchi, garantendo maggiore certezza operativa agli operatori del settore del gaming. La decisione del Tribunale di Ravenna potrebbe avere un impatto significativo sulla regolamentazione del settore, portando a una revisione delle interpretazioni delle normative regionali in materia di installazione e sostituzione di apparecchi da gioco. La chiarezza interpretativa fornita dalla sentenza contribuisce a creare un quadro normativo più stabile e prevedibile per gli operatori, favorendo investimenti e una gestione più efficiente delle attività.
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