Nel complesso panorama del gioco online, una recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria segna un punto fermo. Il tribunale ha infatti rigettato la richiesta di risarcimento avanzata da un utente di una piattaforma di gioco a distanza, aprendo un interessante dibattito sui diritti e le responsabilità nel settore. Il giocatore in questione, lamentando un presunto malfunzionamento durante una sessione di gioco su una slot machine digitale, aveva citato in giudizio la società concessionaria, richiedendo un risarcimento danni di oltre 90.000 euro, tra danni patrimoniali e morali.
Il caso verteva su un'asserita interruzione del gioco durante l'utilizzo della slot “Raging Super2Ways”. Secondo il giocatore, tale interruzione gli avrebbe impedito di completare i giri bonus assegnati e di conseguire la potenziale vincita massima, stimata in 7.000 volte la puntata iniziale. Nello specifico, l'utente sosteneva che, dopo l'ottavo giro gratuito su dodici, la slot si fosse bloccata, azzerando il suo progresso e le vincite fino a quel momento accumulate.
La società concessionaria, in possesso di regolare licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha presentato una dettagliata documentazione tecnica e informatica, dimostrando la regolarità della sessione di gioco contestata. In particolare, è stato fornito un link contenente il replay integrale della partita, consentendo al giudice di verificare lo svolgimento dei 18 giri bonus riconosciuti al giocatore, inclusi quelli ottenuti durante la sessione.
Il Tribunale ha pienamente accolto la tesi difensiva, statuendo che il contratto di gioco online rientra nella categoria dei contratti aleatori, dove la vincita è una mera possibilità e l'alea è elemento essenziale. Di conseguenza, il mancato raggiungimento del premio massimo non costituisce una lesione giuridicamente rilevante, salvo comprovato comportamento scorretto o inadempiente del gestore.
Il giudice ha inoltre precisato che la perdita di chance, per essere risarcibile, deve basarsi su presupposti oggettivi e non su semplici aspettative, come nel gioco d'azzardo. Nel caso specifico, non solo non è stato dimostrato alcun malfunzionamento del software, ma la piattaforma aveva regolarmente corrisposto al giocatore una vincita di oltre 1.470 euro. Un eventuale blocco marginale, risolto con l'accredito dell'importo corretto, non configurava inadempimento.
La richiesta di risarcimento per danno morale è stata respinta per genericità e mancanza di prova. Il disagio derivante dalla frustrazione per una vincita inferiore alle aspettative non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria, in assenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ha sottolineato il giudice.
La sentenza si conclude con la condanna del giocatore al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.552 euro, a favore della società concessionaria.
Questa decisione conferma l'approccio rigoroso della giurisprudenza italiana verso i rapporti contrattuali nel settore del gioco legale online. L'affidabilità tecnologica delle piattaforme autorizzate, controllate e certificate dall'ADM, è considerata una garanzia di equità, salvo prova contraria. Per ottenere un risarcimento, l'utente deve dimostrare non solo la perdita economica, ma anche il nesso causale con una condotta illecita del gestore, elemento non emerso nel caso specifico.
In sintesi, il Tribunale ha ribadito che nel gioco a distanza con vincita in denaro, il successo è subordinato all'alea, e il diritto a una vincita maggiore non deriva da semplici aspettative. La disciplina vigente, rafforzata dalla normativa tecnica e dai protocolli ADM, impone un elevato standard di prova a chi contesta l'operato delle concessionarie. In assenza di elementi concreti, non ci sono compensazioni basate su supposizioni.

