Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza della Sezione Sesta, ha respinto l'appello presentato dal titolare di una sala scommesse a Merano (BZ), confermando la validità della normativa provinciale che impone rigide distanze minime tra le sale da gioco e i cosiddetti "luoghi sensibili". La decisione pone un punto fermo sulla questione della regolamentazione del gioco d'azzardo e sulla necessità di bilanciare gli interessi economici con la tutela della salute pubblica.
Il ricorrente contestava i provvedimenti di decadenza emessi nei confronti della sua attività, una sala scommesse e gestione di apparecchi da intrattenimento, sostenendo che il limite di distanza imposto dalla legge provinciale fosse eccessivamente restrittivo e tale da configurare un vero e proprio effetto "espulsivo" per gli operatori del settore. In particolare, veniva contestato il criterio di calcolo della distanza "in raggio" dai luoghi sensibili (come scuole, ospedali, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile), proponendo invece una misurazione basata sul percorso pedonale più breve.
Secondo la tesi del ricorrente, l'applicazione del criterio "in raggio" comporterebbe un'interdizione di oltre il 99% del territorio comunale per le attività di gioco. Tuttavia, una perizia tecnica disposta dal Consiglio di Stato ha smentito questa affermazione, evidenziando che, pur in presenza di una contrazione dello spazio disponibile, sussiste comunque un numero sufficiente di edifici e aree idonee all'insediamento di sale da gioco, escludendo quindi un effetto espulsivo assoluto.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato l'interpretazione letterale della legge provinciale, ritenendo il criterio del raggio ragionevole e coerente con la finalità di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, un problema sociale in costante crescita, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione. La sentenza ha inoltre respinto le contestazioni relative a presunti vizi procedurali nella mappatura dei luoghi sensibili, sottolineando che la normativa non impone formalismi eccessivi e che le verifiche effettuate dimostrano comunque la concreta possibilità di insediamento di nuove sale da gioco o di ampliamento di quelle esistenti.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la presunta incostituzionalità della norma provinciale. Il Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi profilo di discriminazione o chiusura totale del mercato, affermando che le limitazioni territoriali imposte sono proporzionate agli obiettivi di tutela della salute. La contrazione del segmento di mercato riguarda esclusivamente lo spazio fisico disponibile e non incide sulla domanda o sull'offerta complessiva, confermando l'assenza di un effetto espulsivo.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo a livello locale. Essa conferma la legittimità delle scelte legislative che, pur imponendo limiti e restrizioni, mirano a tutelare la salute pubblica e a prevenire il gioco d'azzardo patologico, un fenomeno che può avere gravi conseguenze sociali ed economiche per gli individui e le loro famiglie. La decisione ribadisce, inoltre, la prevalenza dell'interpretazione letterale della legge e la ragionevolezza del criterio del raggio nella misurazione della distanza dai luoghi sensibili, fornendo un'indicazione chiara agli enti locali che si trovano a dover affrontare questa complessa materia.
La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulla regolamentazione del gioco d'azzardo in Italia. Negli ultimi anni, diverse regioni e comuni hanno adottato misure restrittive per limitare la diffusione delle sale da gioco e degli apparecchi da intrattenimento, con l'obiettivo di contrastare il gioco d'azzardo patologico. Tuttavia, queste misure hanno spesso generato contenziosi legali e polemiche da parte degli operatori del settore, che lamentano una compressione eccessiva della libertà di impresa e una perdita di posti di lavoro. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un tentativo di bilanciare questi interessi contrapposti, affermando la prevalenza della tutela della salute pubblica, ma senza negare la legittimità dell'attività economica del settore del gioco d'azzardo, purché svolta nel rispetto delle regole e dei limiti imposti dalla legge.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato conferma la legittimità dei provvedimenti impugnati e la conformità della normativa provinciale alle finalità di regolazione del gioco legale, ribadendo la prevalenza dell'interpretazione letterale della legge e la ragionevolezza del criterio del raggio nella misurazione della distanza dai luoghi sensibili. La decisione rappresenta un importante precedente per la regolamentazione del gioco d'azzardo a livello locale e un segnale chiaro della volontà delle istituzioni di tutelare la salute pubblica e di prevenire il gioco d'azzardo patologico.
Prima di procedere


