Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha definitivamente respinto il ricorso presentato da un esercente di Napoli contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, confermando la revoca della licenza ex art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per la raccolta di scommesse e gioco. La decisione, emessa a seguito di un'ordinanza cautelare già nel giugno 2024, pone un sigillo su una vicenda complessa, caratterizzata da una serie di accertamenti che hanno evidenziato gravi irregolarità.
Il provvedimento di revoca, originariamente adottato dal Dirigente del Commissariato di Polizia competente, si basava su una serie di elementi che, nel loro insieme, avevano fatto venir meno i requisiti di buona condotta necessari per il mantenimento del titolo autorizzativo. Il TAR Campania, in prima istanza, aveva già respinto il ricorso dell'esercente, sottolineando come, nell’esercizio dell’attività, fossero state reiterate le violazioni delle disposizioni di settore, norme poste a tutela dei soggetti vulnerabili e finalizzate alla prevenzione del gioco patologico, un problema sociale sempre più rilevante e al centro del dibattito pubblico.
Il giudice amministrativo aveva altresì evidenziato le numerose violazioni degli orari di apertura, l’utilizzo di apparecchi irregolari e la presenza abituale nel locale di soggetti con precedenti di polizia. Tutti questi elementi, valutati complessivamente, avevano portato a ritenere venuto meno il requisito fondamentale dell’affidabilità, indispensabile per l’esercizio di un’attività delicata come quella della raccolta di scommesse. È importante sottolineare come la normativa in materia di gioco d'azzardo sia particolarmente stringente, proprio per la sua potenziale capacità di generare dipendenza e problematiche sociali connesse.
L'esercente, nel tentativo di ribaltare la decisione, aveva presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che le contestazioni mosse a suo carico si riferivano a fatti risalenti nel tempo, già oggetto di valutazione in passato senza conseguenze interdittive. Inoltre, aveva negato qualsiasi responsabilità in merito al sequestro di apparecchi contraffatti, cercando di minimizzare la portata delle presunte irregolarità e sottolineando l'assenza di elementi concreti che potessero inficiare la sua buona condotta. L'appellante aveva cercato di contestare la gravità delle violazioni e di discolparsi dalle accuse, ma senza successo.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha accolto le argomentazioni dell'appellante, confermando integralmente la decisione del TAR. I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che, ai sensi dell’articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso, e che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, le stesse devono essere revocate quando vengono a mancare le condizioni alle quali sono subordinate. Questa norma, di antica data ma tuttora in vigore, conferisce alle autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale nella gestione delle licenze, soprattutto in settori sensibili come quello del gioco d'azzardo.
Nel caso specifico, la revoca della licenza è stata ritenuta legittima in quanto fondata su un insieme di elementi oggettivamente riscontrati e debitamente documentati, tali da far ritenere venuto meno il requisito della buona condotta. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la sentenza impugnata e il provvedimento amministrativo si basassero su motivazioni coerenti e su un’istruttoria adeguata, pienamente in linea con i principi consolidati della giurisprudenza in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza. In altre parole, le autorità competenti avevano agito nel pieno rispetto della legge e delle procedure previste, fornendo una motivazione solida e convincente per la revoca della licenza.
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di controllo delle attività di gioco e scommesse, ribadendo la necessità di un rigoroso rispetto delle normative vigenti e la centralità del requisito della buona condotta per gli esercenti del settore. La sentenza sottolinea, inoltre, l'importanza della tutela dei soggetti vulnerabili e della prevenzione del gioco patologico, obiettivi che devono essere perseguiti con determinazione dalle autorità competenti. La lotta contro il gioco d'azzardo problematico è una sfida complessa, che richiede un approccio multidisciplinare e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle associazioni di categoria, fino ai singoli cittadini.
Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la revoca della licenza e disponendo la compensazione delle spese di giudizio. La vicenda si conclude, quindi, con la definitiva conferma della revoca della licenza all'esercente napoletano, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate e della conseguente perdita dei requisiti di affidabilità e buona condotta. Questa decisione rappresenta un monito per tutti gli operatori del settore, invitati a operare nel pieno rispetto delle regole e a contribuire attivamente alla prevenzione del gioco d'azzardo problematico.
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