Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma, ha emesso una sentenza significativa riguardante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione delle attività di gioco nel comune di Reggio Emilia. La sentenza, in particolare, ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore delle sale bingo contro il Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune. Il PUG, strumento fondamentale per la gestione del territorio, disciplina la localizzazione e il trasferimento delle sale da gioco e delle sale scommesse all’interno del territorio comunale. La decisione del TAR ha escluso categoricamente la sussistenza di un "effetto espulsivo" derivante dalle norme urbanistiche, così come la violazione della legge regionale in materia di gioco lecito.
La società ricorrente aveva contestato gli atti di adozione e approvazione del PUG, argomentando che il piano mancava di criteri chiari e definiti per la localizzazione delle attività di gioco. In particolare, la società aveva sollevato obiezioni riguardo al rinvio alla mappatura dei luoghi sensibili, approvata con delibere di Giunta nel 2017 e 2018, ritenendolo illegittimo. Un punto cruciale della contestazione riguardava l'asserita impossibilità di delocalizzare l’attività in aree urbanisticamente compatibili, il che avrebbe comportato un "effetto espulsivo" di fatto. Inoltre, la società aveva criticato la previsione dell’Accordo Operativo come titolo edilizio necessario per il trasferimento dell’uso “D16 – attività ludico-ricreative con problematiche di impatto”, considerandolo uno strumento più complesso e meno agevole rispetto al Permesso di Costruire Convenzionato. In via subordinata, la società aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni, motivata dall’impossibilità di trasferire la propria attività.
Il Comune di Reggio Emilia, nel difendersi dalle accuse, ha ribadito che l’osservazione presentata dalla società ricorrente era stata effettivamente accolta. Ha inoltre precisato che il PUG aveva correttamente individuato l’Accordo Operativo come strumento appropriato per la localizzazione ex novo dell’uso “D16”, e non per il trasferimento di attività già esistenti. L’amministrazione comunale ha sostenuto che il rinvio alla mappatura dei luoghi sensibili ha natura dinamica e complementare, garantendo la flessibilità necessaria per eventuali aggiornamenti futuri. In merito all’asserito effetto espulsivo, il Comune ha richiamato la verificazione disposta dal TAR Bologna in un precedente giudizio (sentenza n. 238/2023), dalla quale emergeva che la delocalizzazione era possibile in un’area di 296,8 ettari, pari al 6,4% del territorio urbanizzato. Tale percentuale, secondo il Comune, era da considerarsi idonea a escludere qualsiasi impedimento generalizzato all’esercizio dell’attività.
Il TAR, nel valutare le argomentazioni delle parti, ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla società ricorrente. Secondo il Tribunale, il rinvio dinamico del PUG alla mappatura dei luoghi sensibili non costituisce un vizio, ma piuttosto un richiamo “mobile” a uno strumento integrativo che individua le aree idonee alla localizzazione delle attività di gioco in modo complementare rispetto alla pianificazione urbanistica generale. Il piano, infatti, consente la ricollocazione dell’uso “D16” in tre aree specifiche del territorio comunale (P.1, P.2 e P.4) attraverso strumenti urbanistici adeguati, distinguendo chiaramente tra trasferimenti di attività già esistenti e nuovi insediamenti.
Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, secondo cui l’eventuale difficoltà concreta di reperire locali idonei sul mercato immobiliare è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità del piano urbanistico, trattandosi di un ostacolo di fatto e non di una barriera normativa. Richiamando la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6214/2025, il Tribunale ha osservato che un effetto espulsivo sussiste solo quando la percentuale di territorio disponibile per la localizzazione delle sale gioco è inferiore all’1%. Nel caso di Reggio Emilia, invece, la percentuale del 6,4% è stata ritenuta ampiamente sufficiente a garantire l’effettiva possibilità di delocalizzazione, anche tenendo conto dell’onere probatorio che grava sul ricorrente in merito alla concreta inidoneità delle aree individuate.
Il TAR ha infine confermato la piena legittimità del ricorso all’Accordo Operativo e al Permesso di Costruire Convenzionato, strumenti che consentono di regolare in modo più articolato il rapporto tra privato e Amministrazione, in coerenza con la complessità e l’impatto sociale delle attività di gioco. La scelta di tali strumenti rientra nella discrezionalità pianificatoria del Comune e rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla giurisprudenza amministrativa.
In conclusione, il ricorso è stato respinto integralmente, e la domanda risarcitoria è stata dichiarata infondata per mancanza di un illecito imputabile all’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, data la particolarità e la complessità della controversia.
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