Il Giudice di Pace di Gallipoli ha annullato un'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Alezio, in provincia di Lecce, a carico di un esercente e di un suo dipendente. L'accusa era di aver violato l'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013, una normativa mirata a contrastare il gioco d'azzardo patologico (GAP).
La sanzione era scattata a seguito di un verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Gallipoli, che contestava ai due la presunta mancata partecipazione a un corso di formazione obbligatorio. Questo corso, organizzato dalle ASL, aveva come obiettivo quello di fornire informazioni sul gioco lecito, sulla prevenzione del rischio da GAP e sull'attivazione di una rete di sostegno per i giocatori problematici. La legge regionale prevede, in caso di mancata partecipazione a tale corso, una sanzione amministrativa che può variare tra i 6.000 e i 10.000 euro, con la possibilità di estinguere l'obbligazione pagando una somma ridotta di 3.333,33 euro.
L'esercente, difeso dall'avvocato Ugo Portaluri, non ha accettato la sanzione e ha deciso di impugnare l'ordinanza. La strategia difensiva si è basata sulla dimostrazione che l'iscrizione al corso era avvenuta in data antecedente al controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza, il 9 gennaio 2025. Pur non avendo ancora ricevuto l'attestato finale al momento dell'ispezione, l'esercente è stato in grado di fornire la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione, convincendo il giudice della fondatezza del ricorso.
Il Giudice di Pace ha accolto integralmente le ragioni presentate dall'avvocato Portaluri, sottolineando un aspetto cruciale: la buona fede dei ricorrenti. La domanda di partecipazione al corso era stata presentata il 2 gennaio 2025, quindi in un momento precedente al controllo. Secondo il giudice, questo comportamento dimostra la volontà di adempiere agli obblighi formativi e costituisce una causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sufficiente a generare un ragionevole convincimento della liceità della condotta.
Oltre ad annullare l'ordinanza ingiunzione, il giudice ha anche condannato il Comune di Alezio al pagamento delle spese legali sostenute dall'esercente, confermando la piena legittimità del suo operato. Questa decisione assume un'importanza rilevante per la corretta interpretazione della normativa regionale in materia di formazione obbligatoria per gli operatori del settore dei giochi. Il giudice ha infatti posto l'accento sul principio di buona fede e sull'effettivo comportamento collaborativo dei soggetti interessati, elementi che devono essere tenuti in considerazione nella valutazione delle eventuali violazioni.
La sentenza rappresenta un precedente significativo, in quanto chiarisce che l'iscrizione tempestiva a un corso di formazione, anche in assenza del rilascio immediato dell'attestato, può essere considerata una prova sufficiente dell'adempimento degli obblighi di legge, soprattutto quando è dimostrabile la buona fede dell'esercente.