Slot Machine: La Corte d'Appello di Genova conferma la condanna per recesso anticipato

Rigettati gli appelli di esercente e concessionaria: confermata la penale per la rottura del contratto e la restituzione pro quota dell'offerta commerciale

Slot Machine: La Corte d'Appello di Genova conferma la condanna per recesso anticipato

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia in merito a una controversia tra una società esercente e una concessionaria di rete di apparecchi da gioco a vincita. La vicenda ruota attorno a un contratto per l'installazione di quattro slot machine in un bar, risolto anticipatamente dall'esercente.

In dettaglio, la concessionaria aveva installato le slot machine nel bar, stipulando un contratto quinquennale con diritto di esclusiva. Successivamente, l’esercente ha comunicato il recesso anticipato, chiedendo la rimozione delle macchine entro 48 ore. Di fronte all'inadempienza della concessionaria, l'esercente ha rimosso autonomamente gli apparecchi, sostituendoli con quelli di un concorrente. La concessionaria ha quindi adito le vie legali, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il pagamento della penale pattuita e la restituzione dell'offerta commerciale iniziale.

Il Tribunale di Imperia aveva parzialmente accolto le richieste della concessionaria, dichiarando la risoluzione del contratto per colpa dell’esercente e condannandolo al pagamento di una penale di 20.000 euro. Era stato inoltre riconosciuto il diritto alla restituzione pro quota dell’offerta commerciale, pari a circa 11.246 euro. La richiesta di risarcimento danni ulteriori era stata invece respinta, data la natura aleatoria dei guadagni delle slot machine e l'impatto della pandemia di COVID-19 sul settore.

L'esercente ha impugnato la sentenza, sostenendo che l'inadempimento fosse imputabile alla concessionaria, accusata di aver impropriamente detratto somme non concordate per costi di rete e canone all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Contestava anche l'entità della penale, ritenendola eccessiva, chiedendo la compensazione delle spese legali.

La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, precisando che, in assenza di una definizione dettagliata di “incasso netto” nel contratto, si applicano i criteri interpretativi del codice civile. I giudici hanno stabilito che l'incasso netto si intende come l'importo rimanente dopo la detrazione di tutte le voci di costo, incluse imposte (PREU), canone di concessione ADM e costi di rete. La consulenza tecnica d'ufficio ha escluso che la concessionaria avesse trattenuto costi non dovuti.

La pretesa dell'esercente di aver sostenuto i costi di rete è stata smentita, poiché il contratto prevedeva solo l'installazione iniziale dell'impianto a suo carico, non i costi di esercizio. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la condotta della concessionaria, che aveva adempiuto agli obblighi contrattuali, mentre ha giudicato ingiustificata la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'esercente, in violazione dell'esclusiva e con rimozione anticipata degli apparecchi.

Anche la richiesta di riduzione della penale è stata respinta. L'importo di 20.000 euro, pari a 5.000 euro per ogni apparecchio rimosso, non è stato considerato eccessivo, vista la gravità dell'inadempimento e la rottura immotivata di un contratto quinquennale. La restituzione parziale dell'offerta commerciale è stata invece ritenuta congrua, essendo prevista contrattualmente in proporzione alla durata residua del rapporto.

La Corte ha inoltre rigettato l'appello incidentale della concessionaria, che chiedeva un risarcimento per lucro cessante. I giudici hanno ritenuto che, pur in presenza di dati storici sugli incassi delle slot machine, la redditività di tali apparecchi è soggetta a variabili aleatorie e non controllabili, accentuate dalla pandemia da COVID-19, che ha impattato negativamente sulle attività commerciali e sul settore del gioco.

In conclusione, la Corte ha rigettato entrambi gli appelli, compensando integralmente le spese legali del grado d'appello tra le parti, data la reciproca soccombenza. La sentenza è stata emessa nel rispetto della privacy, con l'indicazione di omettere le generalità delle parti in caso di diffusione.

Questa decisione rafforza il principio secondo cui la violazione dell'esclusiva e la risoluzione anticipata ingiustificata di contratti di installazione di slot machine costituiscono grave inadempimento e giustificano l'applicazione delle penali pattuite. Allo stesso tempo, sottolinea l'importanza di una rigorosa prova del danno da mancato guadagno, che nel settore del gioco non può essere considerato presunto o automatico.

Pubblicato Lunedì, 17 Novembre 2025 a cura di Marco P. per Infogioco.it

Ultima revisione: Lunedì, 17 Novembre 2025

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Editore professionista appassionato di sport come calcio, padel, tennis e tanto altro. Sarò il vostro aggiornamento quotidiano sulle nuove release di giochi nel mondo delle slot machine da casino sia fisico che online e inoltre, anche cronista sportivo.


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