La Corte d'Appello di Roma ha recentemente respinto il ricorso presentato da un gestore di apparecchi da intrattenimento contro un concessionario della rete telematica per il gioco lecito. Questa sentenza ha rappresentato un punto fermo in una controversia legale che ha visto coinvolti interessi economici significativi, insieme a questioni di diritto e normativa nazionale.
Il cuore della disputa girava attorno alla decisione del concessionario di recedere dal contratto con il gestore in questione. Questo recesso era in linea con la normativa nazionale sulla riduzione dei nulla osta di esercizio (NOE) per le slot AWP, effettiva immediatamente e senza rispettare il periodo di preavviso di sei mesi previsto contrattualmente. La società ricorrente ha sostenuto che tale azione ha provocato un danno economico di oltre 270mila euro, includendo il mancato guadagno e la perdita dei nulla osta, considerati dalla stessa come beni economicamente valutabili.
Tuttavia, il Tribunale di Roma aveva già respinto una precedente richiesta di risarcimento, definendo il comportamento del concessionario conforme alle normative vigenti. La Corte d'Appello ha ora confermato questa posizione, affermando che la normativa pubblica prevale su ogni clausola contrattuale che prevede termini di preavviso differenti. Secondo i giudici, la riduzione dei NOE era imposta da norme statali, introdotte con la legge 96/2017 e specificate dal decreto ministeriale del 25 luglio 2017, che fissano limiti massimi per i nulla osta attivi a livello nazionale.
Il concessionario, pertanto, si è visto obbligato a ridurre il numero di apparecchi connessi alla propria rete per evitare sanzioni pecuniarie da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in caso di inadempimento. Rifiutando la richiesta di risarcimento per danni economici, la Corte ha ritenuto insufficienti le prove prodotte dalla società ricorrente. I documenti presi in esame riguardavano solo pochi giorni e non fornivano elementi oggettivi per calcolare il danno su un ampio periodo.
Nonostante le reiterate richieste di una consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore esatto dei nulla osta, la Corte ha giudicato tale richiesta come esplorativa e priva di solide basi documentali. Inoltre, l'accusa di violazione della buona fede contrattuale mossa contro il concessionario è stata respinta, poiché l'azione intrapresa era in piena conformità con obblighi di legge, e ogni tentativo di mediazione con il gestore era stato preventivamente discusso.
Questa sentenza ribadisce l'importanza del rispetto delle normative di settore in ambito di apparecchi da intrattenimento collegati alla rete statale. Essa evidenzia come le normative pubbliche abbiano la priorità su eventuali clausole contrattuali discordanti, e chiarisce che la responsabilità dei concessionari non può essere sostenuta in assenza di prove solide di danni ingiustamente subiti.
Le decisioni giurisprudenziali, come quella della Corte d'Appello di Roma, continuano a fornirci un orientamento chiaro su come vengono gestite le controversie nel settore del gioco d'azzardo lecito in Italia. Le implicazioni di questa sentenza non solo rafforzano la posizione dei concessionari, ma sottolineano anche la necessità per i gestori di mantenere una documentazione accurata e completa come base delle loro rivendicazioni legali. La controversia si conclude con tutte le spese legali poste a carico dell'appellante, segnando una vittoria significativa per il concessionario di rete telematica coinvolto.