Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha rigettato l'istanza cautelare monocratica presentata contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardo all'inserimento del dominio polymarket.com nell'elenco dei siti di gioco inibiti. La decisione è stata presa in riferimento al provvedimento del 22 ottobre 2025.
Il ricorso, registrato con il numero 13339/2025, mirava all'annullamento del provvedimento di ADM e alla rimozione del sito Polymarket dalla lista dei domini bloccati. I ricorrenti chiedevano anche un risarcimento per i danni subiti, sostenendo un grave pregiudizio alla loro reputazione commerciale. In via d'urgenza, avevano richiesto la sospensione immediata del provvedimento.
Il TAR ha motivato il rigetto evidenziando la mancanza dei requisiti di "estrema gravità, urgenza ed irreparabilità" necessari per l'adozione di misure cautelari immediate. Inoltre, il tribunale ha rilevato l'assenza dell'Istanza di Fissazione dell'Udienza (IFU), un elemento procedurale considerato essenziale. La mancata presentazione dell'IFU ha influito sulla decisione del TAR di non accogliere la richiesta di sospensione in via d'urgenza.
Di conseguenza, il tribunale ha fissato la camera di consiglio per il 3 dicembre 2025, data in cui verrà trattata collegialmente l'istanza cautelare. L'udienza è stata subordinata al deposito tempestivo della regolare IFU da parte dei ricorrenti.
Il decreto del TAR prevede che una copia del ricorso e del provvedimento siano notificate entro il 6 novembre 2025 all'Ufficio dell'ADM – Direzione Giochi, Ufficio Controlli Giochi. Quest'ultimo dovrà presentare una relazione di chiarimenti entro il 29 novembre 2025, fornendo elementi utili per la valutazione dell'istanza cautelare.
La vicenda di Polymarket solleva questioni importanti sulla regolamentazione dei mercati di previsione online e sul ruolo delle autorità di controllo come ADM. I mercati di previsione, dove gli utenti possono scommettere sull'esito di eventi futuri (politici, economici, sportivi, ecc.), sono un settore in rapida crescita, ma anche fonte di dibattito per via dei rischi connessi alla manipolazione del mercato e all'utilizzo improprio delle informazioni.
La decisione del TAR di non sospendere immediatamente il blocco di Polymarket evidenzia la cautela delle autorità giudiziarie nel bilanciare la libertà di impresa con la tutela dell'interesse pubblico. Sarà interessante seguire gli sviluppi del caso, in particolare l'udienza del 3 dicembre 2025, per capire se il sito Polymarket potrà tornare operativo in Italia.
Il caso Polymarket si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte delle autorità italiane ed europee verso i mercati digitali e le nuove forme di investimento online. La regolamentazione di questi settori è una sfida complessa, che richiede un approccio equilibrato per promuovere l'innovazione e proteggere i consumatori dai rischi.
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