Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha emesso una sentenza significativa, accogliendo il ricorso di una società operante nel settore del gioco pubblico contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli. La decisione, resa nota il 28 Ottobre 2025, annulla il provvedimento con cui il Commissariato di Polizia di Secondigliano aveva precedentemente negato alla società la licenza per l’apertura di un punto vendita di giochi.
La controversia ha avuto origine da un provvedimento datato 18 gennaio 2024, quando il dirigente del Commissariato di Secondigliano aveva respinto l’istanza di licenza presentata dalla società. La motivazione addotta per il diniego si basava su presunte “frequentazioni” della richiedente e del coniuge con individui “gravati da precedenti di polizia”. L’amministrazione aveva fatto riferimento a controlli eseguiti tra il 2017 e il 2021, durante i quali i coniugi erano stati trovati in compagnia di persone con precedenti per vari reati. Ulteriormente, il marito della ricorrente risultava essere stato denunciato nel 2001 per scommesse clandestine. Sulla base di questi elementi, il Commissariato aveva concluso che la richiedente non offriva sufficienti garanzie di affidabilità per l’esercizio dell’attività di gioco.
La società ricorrente ha contestato il provvedimento dinanzi al TAR Campania, dopo che il ricorso gerarchico presentato al Prefetto era rimasto senza risposta. La difesa della società ha argomentato che né la richiedente né il coniuge avevano precedenti penali o carichi pendenti, e ha precisato che la denuncia del 2001 era stata archiviata. È stato inoltre evidenziato che il marito, in qualità di amministratore di una holding titolare di diverse società con regolari licenze di gioco rilasciate da altri commissariati della provincia di Napoli (Afragola, Frattamaggiore, San Giovanni-Barra), aveva già dimostrato l’affidabilità del gruppo familiare. La ricorrente ha sostenuto che i controlli citati nel diniego non provavano alcuna contiguità con la criminalità organizzata, trattandosi di incontri occasionali con persone di cui non era noto il passato giudiziario.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento privo di una motivazione adeguata e di un reale supporto istruttorio. Il collegio giudicante ha sottolineato che l’amministrazione non aveva fornito elementi concreti per supportare l’inaffidabilità della richiedente, limitandosi a elencare controlli di polizia non contestualizzati e, in molti casi, risalenti nel tempo. I giudici hanno inoltre osservato che la stessa amministrazione aveva già rilasciato alla ricorrente – o a società ad essa riconducibili – altre licenze identiche, una circostanza che contraddiceva la valutazione negativa espressa dal Commissariato di Secondigliano.
La sentenza del TAR ha affermato che “la circostanza che chi chieda il rilascio di un’autorizzazione sia stato controllato in compagnia di soggetti aventi pregiudizi di polizia non può, di per sé sola, costituire sintomo di inaffidabilità”, a meno che non venga dimostrata una frequentazione stabile o una comunanza di interessi con tali soggetti. Nel caso specifico, non erano emersi tali elementi.
Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando all’amministrazione di uniformarsi alla sentenza e condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Questa decisione si allinea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudizio di affidabilità per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza deve basarsi su elementi oggettivi e attuali, e non su semplici sospetti o frequentazioni occasionali. La sentenza del TAR Campania rappresenta un importante precedente a tutela dei diritti degli operatori del settore del gioco pubblico, ribadendo la necessità di una valutazione rigorosa e motivata delle istanze di licenza.
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