TAR Campania: confermato rigetto per richiesta di rivendita tabacchi

TAR Campania: confermato rigetto per richiesta di rivendita tabacchi

Il Tribunale Amministrativo respinge il ricorso di una cittadina per mancata affidabilità sulla gestione di concessioni pubbliche familiari

La recente sentenza emessa dalla nona sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha riaffermato l'importanza del rapporto fiduciario nel settore delle concessioni pubbliche legate alla gestione di rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto. La corte ha, infatti, respinto il ricorso di una cittadina che aveva richiesto il subentro nella gestione di tali attività, già intestate al suo coniuge.

La decisione, emessa in forma semplificata, conferma il provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania. Questo ufficio aveva precedentemente negato la concessione del subentro in quanto compromesso il necessario legame di fiducia, fondamentale per gestire con successo le concessioni di questo tipo.

Il caso ha origine nella revoca delle concessioni al precedente titolare, il marito della ricorrente, per inadempimenti economici nei confronti del totalizzatore nazionale, che contava un mancato versamento di circa 140 mila euro. In seguito alla revoca, sono state fatte diverse richieste di subentro, inizialmente avanzate da altri familiari, che si sono poi ritirate dopo che fu rilevato che le dichiarazioni sui gradi di parentela erano non veritiere. Nella sua istanza, la ricorrente, che paradossalmente era stata inizialmente presentata come coadiutrice, aveva richiesto di essere nominata titolare delle concessioni basandosi sul legame coniugale.

Tuttavia, i giudici del TAR sono stati chiari nel sostenere che l'Amministrazione aveva avuto il giusto approccio nel rigettare la domanda. Ciò è stato basato sulle normative pertinenti, tra cui la legge 1293/1957 e il DPR 1074/1958, strumenti giuridici che disciplinano i generi di monopolio, oltre al DPR 445/2000, che regola l'autocertificazione.

La sentenza ha sottolineato come le dichiarazioni mendaci rilasciate nel corso dei procedimenti siano inaccettabili, minando il necessario presupposto di fiducia che governa i rapporti concessori con lo Stato. È stato evidenziato che la normativa sull'autocertificazione è precisa: qualsiasi dichiarazione falsa porta alla perdita dei benefici ottenuti, senza lasciare all'Amministrazione alcun margine discrezionale, e senza necessitare di un'indagine sulla colpevolezza o meno del dichiarante.

In aggiunta, i giudici hanno respinto i motivi aggiuntivi presentati dalla ricorrente, che contestavano alcune note interne dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quanto considerati atti endoprocedimentali senza un'efficacia lesiva autonoma. Parallelamente, è stata condannata al pagamento di 1.500 euro a titolo di spese legali in favore dell'Amministrazione resistente.

Questa decisione del TAR ribadisce un principio fondamentale nel settore delle concessioni pubbliche: la trasparenza e l'affidabilità del richiedente rimangono requisiti imprescindibili. In presenza di dichiarazioni non veritiere, non viene concessa alcuna tolleranza, indipendentemente dalle intenzioni o dagli errori formali commessi. La fiducia, elemento cruciale nei rapporti concessori fra Stato e privato, viene posta al centro anche per tutelare il sistema più ampio delle concessioni e delle relazioni di licenza.

Pubblicato Martedì, 26 Agosto 2025 a cura di Marta B. per Infogioco.it

Ultima revisione: Martedì, 26 Agosto 2025

Marta B.

Marta B.

Trentasei anni, giornalista pubblicista, lo sport è al centro della mia vita. L'ho praticato con gioia negli anni giovanili (calcio, atletica leggera), lo pratico ora per puro piacere. Lavoro come giornalista free lance e curo prevalentemente articoli di cronaca sportiva e interviste ai protagonisti dello sport, dal calcio fino ai motori.


Consulta tutti gli articoli di Marta B.

Footer
Articoli correlati
WorldMatch - Gambling software solutions
Infogioco.it - Sconti