Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
, sezione seconda, ha recentemente affrontato un caso significativo nel contesto del
gioco a distanza
in Italia. Due società del settore hanno presentato una richiesta cautelare contro l'
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
per sospendere l'applicazione di alcune circolari e provvedimenti. Questi documenti, emanati tra
giugno e agosto 2025
, riguardavano la proroga tecnica delle concessioni, una questione cruciale per la gestione delle attività di gioco online. Tuttavia, nella sessione dell'8 ottobre 2025, il Tribunale ha deciso di respingere la domanda delle società ricorrenti.
Il fulcro del ricorso era rappresentato dalla circolare prot. n. 351477 del 19 giugno 2025 e da una serie di altri atti, tra cui la Determinazione Direttoriale e vari provvedimenti connessi. Le società speravano di ottenere una sospensione che avrebbe permesso loro di continuare a operare oltre i limiti temporali stabiliti. Tuttavia, il TAR ha sottolineato che queste aziende non avevano partecipato al nuovo bando per l'affidamento delle concessioni. Questo fatto ha giocato un ruolo determinante nella decisione del tribunale, che ha ritenuto che le società non disponessero di un titolo valido per proseguire le loro attività oltre la proroga tecnica fissata fino al 12 novembre 2025.
Inoltre, il tribunale ha evidenziato l'efficacia delle aggiudicazioni nel quadro della nuova procedura di gara. La precedente sentenza n. 10517/2025, che aveva già respinto un ricorso relativo al bando, non aveva subito alcuna sospensione in appello, rafforzando ulteriormente la posizione dell'ADM. Questo contesto giuridico ha convinto il TAR a rigettare la richiesta di sospensiva.
Un altro aspetto considerato dal TAR riguarda il periculum in mora. Sebbene le aziende abbiano argomentato che gli atti impugnati avrebbero potuto causare danni irreparabili, il tribunale ha riconosciuto che tali documenti non interrompono anticipatamente le attività. Piuttosto, si limitano a vietare l'acquisizione di nuove iscrizioni e obbligano i concessionari a informare i clienti esistenti sulla prossima scadenza contrattuale. Tali misure sono state giudicate in linea con l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda la protezione dei giocatori e la regolarità dei flussi finanziari nella fase conclusiva della proroga tecnica.
La decisione del TAR di respingere la sospensiva ha stabilito un precedente importante per il settore del gioco a distanza, confermando la validità delle misure adottate dall'ADM. In sintesi, il tribunale ha ribadito l'importanza di seguire processi regolamentari trasparenti e la necessità per gli operatori di adeguarsi ai nuovi bandi al fine di garantire continuità operativa. Questa decisione sottolinea anche l’equilibrio che deve essere mantenuto tra libertà imprenditoriali e tutela dell'interesse pubblico, specialmente in settori delicati come quello del gioco d'azzardo.
