Negli ultimi giorni, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha emesso una serie di decisioni significative che sanciscono una vittoria importante per Stanleybet e i gestori dei centri affiliati. Difesi dall'avvocato Daniela Agnello, queste entità hanno visto accolte le loro istanze contro gli avvisi di accertamento per le annualità fiscali 2019 e 2020 riguardanti l’imposta unica.
Il cuore della questione ruota intorno alla reinterpretazione della normativa stabilita dalla Legge 208/2015. Questa normativa, secondo diversi pronunciamenti della Corte Tributaria di Milano, trova applicazione indipendentemente dal possesso di un titolo concessorio. In altre parole, la legge non discrimina tra operatori regolari, che operano attraverso il totalizzatore nazionale, e quelli sprovvisti di sistemi informatici ufficiali predisposti per elaborare e controllare le transazioni di gioco.
Il principio fondamentale stabilito nelle nuove sentenze riguarda la ridefinizione della base imponibile su cui calcolare l’imposta. Tale base ora si riferisce al margine effettivo, piuttosto che al volume della raccolta, in linea con i principi generali di effettività della capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza. Questo approccio è conforme ai principi espressi dall’articolo 53 della Costituzione Italiana, il quale richiede che i prelievi fiscali colpiscano manifestazioni effettive di ricchezza.
Una delle sezioni della Corte ha ulteriormente precisato che l’imposta unica, così ridefinita, non rappresenta una sanzione per gli operatori come Stanleybet, bensì un’imposta simile ad altre che colpiscono attività imprenditoriali, come l’Irap. Pertanto, non vi è alcuna giustificazione per applicare un trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che operano senza concessione, a meno che non vi sia coinvolgimento in attività illecite.
L’avvocato Agnello ha sottolineato che queste nuove sentenze chiariscono ulteriormente che l’imposta deve colpire la reale manifestazione di ricchezza delle attività di bookmaker che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Ciò deve avvenire indipendentemente dal possesso di concessioni, in conformità ai principi costituzionali di effettiva capacità contributiva.
Questa serie di sentenze rappresenta un passo avanti verso un sistema fiscale più equo, dove il focus si sposta dalla formalità del possesso di concessioni al reale contributo economico generato dalle attività. Come risultato, i CTD (Centri Trasmissione Dati) restano esenti dall'imposta unica a partire già da gennaio 2016, andando incontro a un futuro caratterizzato da minori oneri fiscali ed evitandone la criminalizzazione senza causa giuridica giustificata.
In sintesi, queste decisioni non solo consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a bilanciare equità e giustizia fiscale, ma rimettono anche in discussione l'attuale panorama delle regolamentazioni tributarie in Italia. Questo potrebbe innescare ulteriori azioni legali o modifiche legislative atte a ridefinire la normativa fiscale vigente per le attività di gioco e scommesse. Il caso di Stanleybet e gli sforzi dell’avvocato Agnello rappresentano, pertanto, un emblema della lotta per leggi più chiare e giuste che tengano conto delle vere capacità contributive dei soggetti coinvolti.
Fonte e foto: Jamma.it