Il Tar Lazio, con sentenza del 18 luglio 2024, ha respinto il ricorso dei titolari di una società concessionaria del Bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’annullamento della Determinazione Direttoriale firmata dal Direttore Generale dell’ADM, che dichiarava la decadenza della concessione. "L'ADM – si legge nella sentenza – ha fornito prove decisive e dettagliate (ossia i verbali di sopralluogo e l'estratto dei dettagli dell'ultima partita giocata presso la sala bingo) del mancato svolgimento di qualsiasi attività di sala bingo per l'intero periodo compreso tra il 3 ottobre 2020 e la data di decadenza dalla concessione (22 marzo 2023); se da un lato è vero che l'interruzione dell'attività è stata inizialmente causata da cause di forza maggiore (ossia pandemia e provvedimenti penali interdittivi), dall'altro è anche vero che in seguito l'interruzione dell'attività, protrattasi dal 9 novembre 2021 al 22 marzo 2023, non è stata affatto dovuta a cause di forza maggiore (a nulla rilevando, a tal proposito, l'asserita scarsa affluenza di clientela, dato che quest'ultima può giustificare eventualmente una contrazione di ricavi, ma non la completa inattività della sala bingo); né sono rilevanti (ai fini di dimostrare la continuità dell'attività della sala bingo) le buste paga presentate in atti dall'odierna ricorrente (relative a 4 dipendenti mantenuti in servizio nel periodo aprile-dicembre 2022); considerando, infatti, che nell'unità locale di Fiumicino la società ricorrente è stata autorizzata a svolgere – oltre al bingo – anche l'attività di gestione di una sala bowling e biliardo (cfr. pagg. 19 e 20 della visura camerale in atti, nonché verbale di sopralluogo del 16 settembre 2022), appare evidente che queste buste paga non sono sufficienti a dimostrare l'operatività di una sala bingo che, secondo la documentazione dell'ADM, è ferma dal 2020 (pertanto è chiaro che le buste paga in questione si riferiscono all'operatività della sala bowling e biliardo). È evidente che anche l'interruzione dell'attività della sala bingo costituisce – considerata da sola – una motivazione valida a giustificare la decadenza dalla concessione 13, co. 1, lett. b, della convenzione di concessione, e non ha rilevanza il fatto che questa motivazione non fosse stata preannunciata nella comunicazione di avvio del procedimento."
Fonte: jamma.tv