A seguito della DGR del 2019, il Comune, invece di aggiornare il proprio regolamento, ha comunicato mediante la nota contestata di ritenere che le disposizioni ivi contenute dovessero prevalere su quelle della successiva risoluzione regionale, sostenendo quindi che l'operatività delle apparecchiature da intrattenimento automatiche menzionate in articolo 110, comma 6, lettere e) e b) e comma 7, lettere a), c) e c bis) del TULPS, potesse ritenersi autorizzata solo durante gli orari 9:00-13:00 e 15:00-18:00.
Le motivazioni di illegittimità presentate dall’appellante possono essere così riassunte:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L.R. Veneto n. 38/2019, violazione e falsa applicazione della DGR n. 2006 del 30 dicembre 2019.
- Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al contrarius actus.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 7 del TUEL e dell’art. 20, comma 3 della L.R. Veneto n. 6/2015. Mancanza di competenza. Il Comune avrebbe dovuto adeguare il proprio regolamento alla normativa regionale sopravvenuta che imponeva il rispetto uniforme delle fasce di interruzione.
Il Comune ha anche ritenuto di utilizzare direttamente una disposizione regionale priva di efficacia diretta per regolamentare l'esercizio del potere comunale, influenzando così l'attività degli operatori di giochi legali con un atto la cui legittimità deve essere esaminata alla luce delle contestazioni contenute nel ricorso. Il ricorso è quindi considerato ammissibile in quanto mira a ottenere l'annullamento di una manifestazione di volontà del Comune (che ha definito il nuovo orario applicabile) preordinata a limitare l'attività imprenditoriale dell'appellante.
Si può ora procedere all'esame del merito della controversia, ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente menzionato nella sentenza n. 1317/2022, secondo cui “la giurisprudenza amministrativa ha ormai unanimemente riconosciuto ai comuni (e, in particolare, al sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del TUEL) il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e il funzionamento delle macchine nei locali in cui sono installate”.
Accertata la legittimità dell’esercizio del potere regolatorio comunale, è stato altresì individuato il secondo principio fondamentale, ovvero “il potere del Sindaco di regolare gli orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento delle apparecchiature da gioco deve essere esercitato ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi in gioco”.
La situazione presente è piuttosto anomala: il Comune di Venezia ha, infatti, esercitato il suo potere discrezionale di regolamentare l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, sovrapponendo le disposizioni precedenti e le fasce minime di interruzione stabilite a livello regionale, risultando in una ulteriore riduzione dell'attività di gioco con un atto carente di legittimità e motivazione.
La sentenza n. 592/2022 ha confermato che l’approvazione della L.R. n. 38/2019 non è idonea a determinare l’inefficacia delle disposizioni regolamentari precedenti.
Pertanto, il provvedimento contestato è risultato illegittimo, in quanto il Comune ha ritenuto di dover applicare regole più restrittive senza modificare formalmente la propria regolamentazione esistente. In assenza di un’ordinanza del Consiglio comunale o del Sindaco, la nota del dirigente che impone un nuovo orario di funzionamento per le apparecchiature automatiche risulta, quindi, viziata da incompetenza, in quanto adottata da un organo privo del potere di modificare le previsioni del regolamento vigente.
L’accoglimento di questo vizio assorbe ogni ulteriore censura, annullando così il provvedimento contestato e stabilendo che le spese seguono la regola ordinaria della soccombenza.