La Corte d’Appello di Lecce ha respinto il ricorso presentato dalla società proprietaria di un bar, confermando così la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’esercente per inadempimento contrattuale.
Questa condanna è stata emessa in relazione a un contratto di noleggio di slot machine, stipulato nel giugno 2018, tra la società titolare delle macchine e l’esercente. Il contratto specificava chiaramente che, nel caso di affitto, vendita o trasferimento dell'attività, l'esercente era obbligato a informare preventivamente la società noleggiatrice e a subordinare qualsiasi trasferimento al passaggio formale del contratto.
Documento privo di validità
Tuttavia, nel luglio 2018, il titolare del bar ha affittato la propria attività a un’altra società senza rispettare questi obblighi, non comunicando l'affitto né nei tempi adeguati né attraverso le modalità stabilite contrattualmente. Solo in un secondo momento, e senza un'adeguata comunicazione formale, è stato redatto un documento che la Corte ha ritenuto privo di validità, considerandolo inadeguato a soddisfare l'obbligo contrattuale di comunicazione preventiva. Inoltre, la comunicazione risultava mancante di prove certe di invio e ricezione.
La cessione dell'azienda
Dopo la cessione dell'azienda, le apparecchiature di intrattenimento coinvolte nel contratto di noleggio sono state spente, il che ha impedito alla società noleggiatrice di continuare la propria attività. Di conseguenza, è stata avanzata una richiesta di risarcimento per le penali previste in caso di inadempimento. La Corte ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di comunicazione fosse significativa e sufficiente per accertare la responsabilità contrattuale dell’esercente originale.
Per quanto concerne la nuova società subentrante, la Corte ha escluso qualsiasi responsabilità, chiarendo che il contratto di noleggio aveva un carattere personale e non era automaticamente trasferibile con la cessione dell'azienda. Inoltre, le slot machine non erano incluse nell'inventario dell'affitto, e non era stata fornita alcuna prova di un formale subentro contrattuale.
I giudici hanno stabilito che la natura del contratto e l'assenza di un nuovo accordo con la società di noleggio escludevano ogni obbligo diretto per la nuova conduttrice. La Corte ha anche rigettato l'argomentazione secondo cui la sola conoscenza “di fatto” da parte della società noleggiatrice della cessione potesse sostituire la comunicazione formale richiesta dal contratto. Non è stata ritenuta rilevante l'attività processuale o extraprocessuale della nuova società, poiché, avendo essa omesso di firmare un contratto con la società di noleggio, non poteva essere considerata inadempiente.
Di conseguenza, l'appello è stato integralmente respinto, con il titolare del bar condannato a pagare 179.380 euro a titolo di penali, oltre agli interessi e alle spese legali del grado di appello. La Corte ha anche disposto, come previsto dalla legge, il versamento di un ulteriore contributo unificato. Questa decisione ribadisce la necessità di rispettare gli obblighi contrattuali, in particolare nel contesto commerciale, avvertendo delle significative conseguenze economiche in caso di inadempimento.
Fonte: jamma.tv