Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Quinta, ha recentemente emesso una sentenza di notevole interesse nel contesto delle controversie legate alla Lotteria degli Scontrini. Nell'udienza, il TAR ha dichiarato inammissibile un ricorso avanzato da una coppia contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la mancanza del pagamento di un premio di 25.000 euro, vinto nell’estrazione del 27 febbraio 2025. Tale pronunciamento si colloca in un dibattito giuridico più ampio sulle modalità di partecipazione alle lotterie statali e sull’applicazione delle norme relative al gioco.
La questione è nata dal rifiuto da parte dell’Agenzia, che ha spiegato che la partecipazione dei ricorrenti non rispettava le norme sancite dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'osservazione principale risiedeva nella discrepanza tra l'intestatario della carta di debito utilizzata per l'acquisto e quello del codice lotteria, quest'ultimo appartenente all'altra parte della coppia.
I ricorrenti hanno contestato tale decisione, sostenendo che la loro lunga convivenza giustificasse l'uso della carta di debito intestata solo a una delle due. In risposta, l’Agenzia ha mantenuto fermamente la sua posizione, sottolineando la mancanza di documentazione che certificasse la costituzione di un nucleo familiare tra i due antecedente all'estrazione.
Nel suo deliberato, il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La decisione è stata supportata da precedenti giurisprudenziali, come quelli della Corte di Cassazione e del TAR Piemonte, secondo cui il rapporto tra i partecipanti alla lotteria e l'amministrazione ha natura privatistica. Si assimila quindi a un contratto di gioco, come stabilito dall’articolo 1935 del codice civile, rientrante pertanto nella competenza del giudice ordinario piuttosto che delle corti amministrative.
Sebbene ci sia stata una sentenza del Consiglio di Stato che suggeriva un diverso approccio, il TAR ha ritenuto tale prospettiva non condivisibile, preferendo invece ribadire la natura contrattuale del rapporto giuridico in questione. L'inammissibilità pronunciata dal TAR apre quindi la possibilità alla coppia di portare avanti la controversia dinanzi a un giudice ordinario. Per quanto concerne le spese legali, sono state compensate tra le parti in causa.
Infine, in osservanza delle normative vigenti sulla privacy, la sentenza non ha pubblicato le generalità dei ricorrenti, evidenziando ancora una volta come tali casi richiedano una comprensione complessa del regime giurisdizionale che regola le dispute sui giochi e le lotterie gestite dallo Stato.
Questa decisione del TAR Lombardia getta luce su una problematica che potrebbe avere ampie ripercussioni per coloro che partecipano a questo tipo di competizioni nazionali. Comprendere esattamente quale giurisdizione sia competente è cruciale, e i partecipanti alla Lotteria degli Scontrini devono prestare estrema attenzione nel seguire le regolamentazioni contestuali, soprattutto in situazioni che coinvolgono più persone e conti finanziari condivisi.