Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha rigettato un ricorso di un commerciante contro il divieto di reinstallare apparecchi per il gioco d’azzardo. La controversia riguardava l’interpretazione della normativa regionale, in particolare l’articolo 26 della legge n. 19/2021, che regola la reinstallazione di apparecchi precedentemente rimossi per contrastare il gioco d’azzardo patologico.
Il caso è nato da un diniego di un’amministrazione comunale, che ha respinto la richiesta del ricorrente, sostenendo che non fosse un soggetto legittimato a reinstallare gli apparecchi, poiché non possedeva l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma era solo iscritto nel registro Ries, che attesta il rispetto dei requisiti formali per la gestione degli apparecchi da gioco.
Nel suo giudizio, il TAR ha confermato che l’interpretazione data dal Comune è corretta, poiché distingue tra l’autorizzazione prevista dalla legge e l’iscrizione al Ries, in linea con l’intento della legge regionale di limitare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. Il giudice ha inoltre sottolineato che la normativa consente la reinstallazione solo agli esercizi con specifica autorizzazione, escludendo quindi un’applicazione estensiva agli iscritti al registro Ries.
Fonte: agimeg.it