Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, ha emesso un giudizio riguardo al ricorso di una società del settore del gioco pubblico, contestando il rifiuto di autorizzazione da parte della Questura di Napoli e del Comune di Villaricca.
La questione centrale riguardava la misurazione delle distanze minime stabilite dalla normativa regionale per l’attività di raccolta giochi, in particolare i 250 metri dai luoghi sensibili, come previsto dall’art. 13 della Legge Regionale n. 2/2020.
La società ricorrente contestava il metodo di calcolo adottato dalle autorità, suggerendo un percorso alternativo, ma il TAR ha ritenuto che la misurazione effettuata dall’amministrazione, pari a circa 210 metri, fosse valida e conforme al Codice della Strada, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti.
In aggiunta, il TAR ha ritenuto non pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente, sottolineando che le situazioni indicate erano oggettivamente diverse, riguardando elementi come attraversamenti pedonali pericolosi o traffico intenso, non pertinenti al caso in esame.
In considerazione dell'assenza di un fumus boni iuris, il tribunale ha respinto la richiesta cautelare avanzata dalla società.
Fonte: agimeg.it