Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha emesso una sentenza riguardante un ricorso presentato contro il Ministero dell’Interno e un Comune della provincia di Pisa. Al centro del contenzioso si trovava il diniego di autorizzazione all’apertura di una sala giochi equipaggiata con apparecchi video terminali (VLT) in un locale situato in una zona considerata inadatta dalle autorità competenti.
La richiesta, inoltrata all'inizio del 2023, era stata respinta in base a una relazione della Polizia Municipale. Tale relazione evidenziava la vicinanza dell'attività richiesta a luoghi definiti “sensibili”, tra cui uno stadio, un istituto di formazione professionale, un’agenzia finanziaria e una struttura socio-sanitaria, tutti collocati entro i 500 metri di distanza demandati dalla normativa regionale. Infatti, la legge toscana proibisce l'installazione di sale giochi nelle vicinanze di scuole, luoghi di culto, centri sportivi e strutture sanitarie, per garantire la tutela della collettività. Nel ricorso, la parte richiedente ha contestato sia il calcolo delle distanze sia la classificazione di alcuni di questi luoghi come “sensibili”, argomentando che non rientrassero nelle categorie protette dalla legge. Inoltre, era stata avanzata la richiesta di annullare il diniego e di ottenere un risarcimento per i danni subiti.
Dopo aver esaminato esaustivamente gli atti, il Tribunale ha giudicato il ricorso infondato. I giudici hanno confermato che almeno due dei luoghi menzionati — il centro di formazione professionale e l’agenzia di prestiti su pegno — rientrano effettivamente tra quelli protetti dalla normativa. Pertanto, la decisione di rigetto è stata considerata legittima, poiché è sufficiente la presenza di anche un solo luogo sensibile per giustificare il diniego dell’autorizzazione. Anche la richiesta di risarcimento è stata respinta, in quanto non è stato dimostrato un danno ingiusto.
Fonte: agimeg.it