Il Consiglio di Stato, operando in ambito giurisdizionale nella sua Sezione Quinta, ha accettato il ricorso di una società di gioco d'azzardo contro una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
La società aveva contestato una sentenza del TAR che rigettava la richiesta di annullamento della circolare regionale n. 32218 del 2023. Tale circolare regolamenta l'operatività delle sale da gioco e l'uso delle apparecchiature di gioco nella regione Lazio, introducendo norme come la limitazione della frequenza delle giocate, l'obbligo di un distanziamento tra gli apparecchi e pause di gioco obbligatorie.
Oltrepassati limiti competenza
La società ricorrente sosteneva che la circolare violasse la legislazione nazionale e che la Regione Lazio avesse oltrepassato i propri limiti di competenza, in particolare modificando le specifiche tecniche degli apparecchi da gioco e invadendo ambiti di competenza riservati allo Stato. Il Consiglio di Stato ha riscontrato che la sentenza del TAR mancava di adeguata motivazione, non affrontando correttamente le problematiche sollevate dal ricorrente.
No spiegazione dettagliata
I giudici del Consiglio di Stato hanno sottolineato che non vi era una spiegazione dettagliata delle ragioni alla base delle norme imposte con la circolare, come la restrizione a una giocata ogni 30 secondi, il distanziamento minimo tra apparecchi, le pause obbligatorie ogni 30 minuti di gioco ininterrotto, e il divieto di fumo senza appositi spazi con impianti di aspirazione, come avviene in altri esercizi.
Nuovo esame
Inoltre, non sono state fornite motivazioni adeguate alle obiezioni sollevate riguardo alle differenze regolamentari introdotte a livello locale e alla loro incompatibilità con la normativa nazionale che promuove un'offerta di gioco uniforme in tutto il paese. In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società, annullato la sentenza del TAR e rinviato la questione al giudice di primo grado per un nuovo esame, conformemente all'articolo 105 del Codice del processo amministrativo.
Fonte: agimeg.it