Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha recentemente preso una decisione significativa riguardo a una controversia sulle licenze di gioco d'azzardo, respingendo la richiesta di sospensione cautelare presentata da una società attiva nel settore del gioco legale.
Licenze ritenute illegittime
La società ricorrente contestava le autorizzazioni rilasciate dalla Questura di Torino a un’altra impresa, che operava in maniera concorrente negli stessi locali, sostenendo che tali licenze fossero illegittime. Nella sua valutazione, il tribunale ha ritenuto che le questioni giuridiche e amministrative sollevate nella causa richiedano un'analisi approfondita durante la fase di merito, piuttosto che una decisione immediata in via cautelare.
Il tribunale ha puntualizzato che anche nel caso in cui si fosse proceduto con la sospensione delle licenze oggetto di contestazione, la società ricorrente non sarebbe comunque in grado di riprendere la sua attività commerciale. Questo perché il suo “diritto di gioco” era stato precedentemente disabilitato tramite un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvedimento la cui legittimità è attualmente oggetto di impugnazione presso il Consiglio di Stato, dopo essere stata già confermata da una sentenza del TAR Lazio. In aggiunta, il tribunale ha messo in evidenza che l'interesse pubblico, in particolare la necessità di prevenire il gioco d'azzardo patologico, è un valore riconosciuto e tutelato dalla normativa vigente.
Tuttavia, ha chiarito che tale interesse non può essere utilizzato dalla società ricorrente come base giustificativa del proprio ricorso, dato che l'obiettivo principale della sua azione resta comunque quello di perseguire l'attività di gioco e scommesse.
In conclusione, considerati tutti questi aspetti giuridici e sociali, il TAR ha deciso di respingere la richiesta di sospensione cautelare e ha ordinato la compensazione delle spese legali sostenute in questa fase del processo, sottolineando così l'importanza di approfondire in sede di merito le questioni sollevate nel ricorso.
Fonte: jamma.tv