Questo l'epilogo del 2 ottobre 2024 presso il tribunale penale di Genova, riguardante un procedimento per raccolta di scommesse considerata abusiva. Il giudice, dopo aver esaminato il caso in cui l'intermediazione era effettuata tramite un punto di ricarica collaborante con un concessionario, ha accolto le argomentazioni della difesa, rappresentata dall'avvocato Marco Ripamonti.
Il giudice ha quindi escluso la configurabilità del delitto previsto dall'art. 4 della legge 401/89 (punito con reclusione da tre a sei anni), ammettendo l’imputato all’oblazione per la minore ipotesi contravvenzionale prevista dalla stessa norma. Questo ha portato all'estinzione del reato e del procedimento.
La chiave di volta è stata la presenza della concessione, anche se relativa alla raccolta a distanza, nel contesto in cui operava il punto di ricarica.
Fonte: jamma.tv