La Ragioneria dello Stato ha proceduto alla bollinatura del Decreto Interministeriale recante Definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca, in attuazione dell’art. 9, comma 3, del D.LGS 41/2024.
Il documento intitolato tratta della disciplina relativa alla revoca delle concessioni per la gestione del gioco pubblico e del conseguente diritto all’indennizzo per i concessionari.
È un decreto ministeriale che chiarisce i criteri e le modalità di determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario in caso di revoca anticipata della concessione per motivi di pubblico interesse. Si basa sull’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2023, n. 200. La concessione può essere revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per violazioni da parte del concessionario.
L’indennizzo è calcolato tenendo conto dei costi sostenuti, degli investimenti non ancora ammortizzati, e del mancato guadagno potenziale.
Deve essere commisurato al tempo residuo della concessione. Il provvedimento di revoca è preceduto da una comunicazione formale. Viene avviata un’istruttoria per determinare l’importo dell’indennizzo. Il concessionario può presentare memorie difensive. È previsto un termine per la liquidazione dell’indennizzo.
Fonte: Jamma.tv