Nei recenti
sviluppi giudiziari
, il
Tribunale di Vallo della Lucania
, tramite la Sezione Civile presieduta dalla giudice dott.ssa
Elvira Bellantoni
, ha emesso una sentenza che segna una significativa svolta nel contesto legale dei giochi d'azzardo istantanei. Questa lunga disputa legale ha coinvolto l'
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
, la quale aveva presentato appello contro un precedente verdetto del Giudice di Pace di Agropoli. La questione verteva sulla richiesta di annullamento di alcuni contratti della lotteria istantanea “
Gratta e Vinci
”, mentre una cittadina richiedeva di ricevere indietro l'importo di 4.950 euro, sostenendo la mancata trasparenza delle informazioni sulle probabilità di vincita riportate sui tagliandi.
L'origine del contendere risale al 2018, quando la consumatrice aveva fondato la sua argomentazione sull'incertezza probabilistica, appellandosi al
Decreto
Balduzzi
(DL 158/2012, convertito in legge 189/2012). Inizialmente, il Giudice di Pace aveva accolto le istanze della cittadina, dichiarando la nullità dei contratti a causa della violazione dell'obbligo inderogabile di informazione e condannando l'Agenzia alla restituzione del prezzo dei biglietti. Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la sentenza, sostenendo che il Decreto Balduzzi impone non un obbligo contrattuale, ma di comportamento. Inoltre, è stata sottolineata la non applicabilità della nullità contrattuale per la presunta insufficienza informativa, poiché i tagliandi erano stati comprati prima dell'entrata in vigore della normativa.
Il Tribunale, riferendosi alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione
, in particolare alla sentenza n. 26999/2021, ha confermato che l’obbligo informativo è un impegno di condotta il cui eventuale inadempimento non invalida il contratto in sé. La sentenza ha evidenziato che le norme consentono, in casi di spazio limitato sui biglietti, di indicare semplicemente il sito internet istituzionale da cui poter ricavare le informazioni essenziali.
Nel caso specifico, i tagliandi in discussione mettevano chiaramente in evidenza l’indirizzo del sito web da cui accedere alle probabilità di vincita, rispettando dunque i requisiti normativi del tempo. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che la reclamante non aveva diritto a ricevere il rimborso della somma spesa per i tagliandi, dal momento che erano stati emessi validamente in base a una concessione legittima. Inoltre, sono state accolte le eccezioni sollevate dall'Agenzia concernenti la legittimità dei tagliandi.
Non solo la sentenza ha revocato il rimborso già percepito dalla cittadina, ma ha anche ordinato che l’attrice restituisse la somma di 6.336 euro all'Agenzia, cifra che le era stata assegnata in virtù della sentenza iniziale. Il Tribunale ha altresì imposto il pagamento delle spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio, quantificate complessivamente in 3.000 euro, oltre agli oneri di legge.
Questa decisione segna un precedente significativo per i procedimenti legati alle controversie legali sui giochi d'azzardo, stabilendo un chiaro confine tra obblighi informativi e contrattuali nei giochi di lotteria. La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania potrebbe influenzare future dispute giuridiche nel settore, stabilendo un importante parametro per la gestione dei contratti di gioco e rafforzando la direzione giuridica intrapresa dalla giurisprudenza italiana. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo uscita vittoriosa da questo procedimento, può ora contare su un precedente che li tutela in caso di ulteriori ricorsi simili, proteggendo così anche il settore delle lotterie dalle richieste di annullamento di contratti basate su presunte mancanze informative.
