Il Consiglio di Stato, tramite la sua Sezione Quarta, ha recentemente respinto l'appello presentato da un esercente del Comune di Trento, confermando la legittimità del provvedimento comunale che ordinava la rimozione degli apparecchi da gioco, in conformità con la legge provinciale n. 13/2015. L'esercente aveva originariamente contestato, in primo grado, un ordine di rimozione emesso nel luglio 2023, insieme a una serie di atti comunali e provinciali pertinenti.
Egli sosteneva l'illegittimità delle misure adottate. Tuttavia, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva, con sentenza del 28 maggio 2024, respinto il ricorso, mantenendo in vigore l'ordinanza di rimozione. Nel suo appello, l'esercente ha sollevato quattro ragioni principali di contestazione.
Tra queste, ha fatto notare la presunta mancanza di un'adeguata istruttoria e motivazione, si è richiamato a violazioni di legge, a un presunto contrasto con i principi costituzionali e normativi europei, e ha richiesto una consulenza tecnica d’ufficio. È stata criticata in particolare la metodologia adottata per calcolare la distanza dai "punti sensibili", sostenendo che questa avesse generato un effetto espulsivo, ostacolando di fatto l'attività commerciale.
Durante il processo, è stata avanzata una richiesta di rinvio, supportata dall'informazione riguardante la pianificazione di una nuova sede scolastica, che potrebbe eliminare l'ostacolo normativo attuale.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto questa richiesta irrilevante per la valutazione degli atti impugnati, sottolineando come questi dovessero essere esaminati in base alla situazione esistente al momento della loro adozione.
Nel merito della questione, il Consiglio ha evidenziato che la licenza per lo svolgimento dell'attività di gioco risultava scaduta dal 2022 e non era stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Inoltre, ha confermato che l’utilizzo del criterio della distanza in linea d’aria per determinare il raggio di interdizione in relazione agli apparecchi da gioco non fosse illogico né sproporzionato e fosse in linea con quanto già stabilito in precedenti sentenze in materia.
Fonte: agimeg.it