Con la sentenza n. 104 del 2025, depositata il 10 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito un precedente significativo nel panorama legislativo italiano, dichiarando incostituzionale l’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158/2012 (convertito poi in legge n. 189/2012). La norma annullata prevedeva un rigido divieto che impediva la presenza di apparecchiature collegate a Internet nei luoghi pubblici, usate per accedere a piattaforme di gioco online. Coinvolta è anche la sanzione amministrativa di 20.000 euro, prevista dall’art. 1, comma 923, della legge di stabilità 2016, che è stata parimenti travolta dalla pronuncia.
Il caso in esame è stato portato davanti alla Corte costituzionale dall'Avvocato Marco Ripamonti. La disposizione coinvolgeva indiscriminatamente tutti gli strumenti telematici come totem, computer e tablet, potenzialmente idonei all'accesso a giochi online, legali o meno. La Corte ha evidenziato come questo approccio “eccessivamente inclusivo” trattasse alla pari situazioni profondamente disparate in termini di offensività, senza alcuna distinzione tra occasionalità e strutturalità dei comportamenti, né tra accessi permessi e vietati.
Sebbene l'intento della norma, ovvero contrastare la ludopatia, sia riconosciuto legittimo, la Corte ha valutato che il mezzo era sproporzionato. L’applicazione indiscriminata del divieto non considerava la modalità d’uso delle apparecchiature né il comportamento degli utenti. La semplice presenza di un PC poteva implicare pesanti sanzioni anche in assenza di connessioni effettive a siti di gioco, evidenziando una violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana. Inoltre, il divieto contrastava con le normative europee, come l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, interferendo con la libertà economica.
La sanzione amministrativa di 20.000 euro, senza alcuna possibilità di modulazione in base alle singole circostanze, ha ulteriormente sollevato dubbi inerenti la proporzionalità (art. 3 Cost.). Questo aspetto dell'articolo 1, comma 923 della legge n. 208/2015 è stato giudicato iniquo nei confronti di operatori minori, che non avevano la capacità di far fronte a multe così ingenti per violazioni marginali.
Il legislatore è ora chiamato a intervenire per riformulare le regole in modo che siano coerenti con i principi della Costituzione. Infatti, devono essere individuati strumenti di prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo che rispettino il principio di proporzionalità, equilibrando la tutela della salute pubblica con i diritti individuali e imprenditoriali.
Questa decisione stabilisce un equilibrio importante tra la protezione della libertà economica e la salute pubblica, segnalando che la lotta alla ludopatia deve evitare restrizioni generali e punitive che possano danneggiare ingiustamente gli esercenti, indipendentemente dalla loro effettiva condotta.
Fonte e Foto: Jamma.it