Bingo, la Corte di Giustizia UE frena l’Italia: no a proroghe con canoni onerosi

Bingo, la Corte di Giustizia UE frena l’Italia: no a proroghe con canoni onerosi

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato stamattina la normativa italiana sulle concessioni per la gestione del bingo

Questa mattina, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha esaminato la normativa italiana riguardante le concessioni per la gestione del bingo, affrontando una questione cruciale per il settore. L'udienza ha riguardato il regime di proroga tecnica introdotto per i concessionari, che prevede il pagamento di un canone mensile aumentato per continuare a operare oltre la scadenza delle concessioni iniziali. La sentenza, emessa sulle cause riunite promosse da Anib e Play Game, Ascob e altri, nonché Coral, ha chiarito vari aspetti della compatibilità di tale normativa con il diritto comunitario.

Secondo la Corte, la direttiva 2014/23 del Parlamento Europeo e del Consiglio si applica anche alle concessioni assegnate prima della sua entrata in vigore, purché siano state successivamente prorogate tramite disposizioni legislative. In particolare, la Corte ha sottolineato che la normativa italiana impone ai concessionari tre obblighi principali: il pagamento di un canone mensile progressivamente più alto, il divieto di trasferire i locali e l'obbligo di accettare le proroghe per poter partecipare alle future gare per la riattribuzione delle concessioni. Poiché tali disposizioni legislative sono state introdotte dopo la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2014/23, la normativa nazionale è stata valutata alla luce del diritto dell'Unione Europea.

La Corte ha inoltre stabilito che gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) non sono applicabili in questo caso, ma ha chiarito che l'articolo 43 della direttiva 2014/23 impedisce al legislatore nazionale di prorogare unilateralmente le concessioni, imponendo un aumento forfettario del canone per tutti i concessionari, indipendentemente dal loro fatturato, il mantenimento del divieto di trasferimento dei locali e l'obbligo di accettare tali proroghe come condizione per la partecipazione alle future gare.

Infine, la Corte ha ribadito che l'articolo 5 e l'articolo 43 della direttiva 2014/23 vietano l'applicazione di norme nazionali che escludano l'autorità aggiudicatrice dalla possibilità di modificare le condizioni della concessione in caso di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti, qualora tali eventi influenzino in modo significativo il rischio operativo della concessione.

Questa decisione segna un punto di svolta nella regolamentazione delle concessioni per la gestione del bingo in Italia, imponendo importanti limitazioni all'autonomia legislativa nazionale riguardo alle proroghe tecniche e stabilendo un principio di maggiore tutela per gli operatori del settore.

Fonte: Jamma.tv


Marco P.

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