Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia, sezione terza, ha rigettato il ricorso della titolare di un centro scommesse di Palermo contro il decreto del Questore che aveva disposto la sospensione della licenza per tre giorni, ai sensi dell'articolo 88 TULPS. La situazione risale a febbraio 2022, quando i funzionari dell’Agenzia dei Monopoli hanno riscontrato irregolarità nella gestione del punto scommesse, istituito in assenza della titolare e dei rappresentanti autorizzati, con un dipendente che operava nella raccolta delle giocate. Ulteriori controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel dicembre dello stesso anno hanno confermato la persistenza delle irregolarità.
A seguito di queste verifiche, il Questore di Palermo ha avviato un procedimento amministrativo, culminato nel febbraio 2023 con la sospensione della licenza, notificata alla titolare nel mese di marzo. La titolare ha impugnato il provvedimento, contestando la legittimità della decisione e denunciando violazioni di legge, oltre a ritenere la misura sproporzionata rispetto ai fatti contestati. Il TAR della Sicilia, tuttavia, ha considerato infondato il ricorso, confermando la legittimità dell'azione amministrativa. Il tribunale ha evidenziato che, secondo l'articolo 10 TULPS, le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate in caso di abuso della licenza. La normativa che regola il settore dei giochi e delle scommesse richiede che la gestione sia effettuata esclusivamente dal titolare o dai rappresentanti autorizzati previa comunicazione all’autorità competente.
Nel caso specifico, è stata accertata la presenza continuativa di una persona non autorizzata alla gestione, configurando un abuso giustificativo della sospensione della licenza. Il TAR ha inoltre ritenuto proporzionata la misura rispetto ai fatti riscontrati, differenziandola da casi giurisprudenziali di revoche più severe.
Fonte: agimeg.it