⚖️ TAR Piemonte sospende il diniego del Comune di Torino al subingresso di attività con apparecchi da intrattenimento: vittoria cautelare per lo Studio Legale Giacobbe
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza cautelare del 29 aprile 2025 (ricorso n. 821/2025, Sezione Prima), ha accolto l’istanza di sospensione presentata da un esercente torinese, difeso dall’Avv. Luca Giacobbe dello Studio Legale Giacobbe & Associati di Roma. Il caso riguarda un provvedimento di diniego emesso dal Comune di Torino in merito al subingresso per l’installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento, comunemente noti come “slot machine” o “AWP”.
📄 Il contesto del ricorso
Il ricorrente aveva regolarmente acquisito un’attività commerciale nel capoluogo piemontese, nella quale gli apparecchi erano presenti sin dal 2009. La nuova gestione aveva richiesto il subingresso nell’autorizzazione preesistente, come previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi. Tuttavia, con provvedimento emesso in data 5 febbraio 2025, l’Ufficio SUAP del Comune di Torino rigettava l’istanza.
A fondamento del diniego, il Comune citava due elementi:
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La presunta mancanza di autorizzazione in capo al precedente titolare dell’attività (il “dante causa”).
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Il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 8903/2024, che preclude il subingresso nei casi in cui il cedente non sia in regola sotto il profilo autorizzativo.
A ciò si aggiungeva un’ulteriore sanzione amministrativa di 8.000 euro irrogata dalla Polizia Municipale, connessa proprio alla presenza degli apparecchi da gioco.
🧑⚖️ Le motivazioni del TAR Piemonte
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente e l’esigenza di evitare un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della sentenza definitiva. I giudici amministrativi hanno evidenziato in particolare:
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La continuità e legittimità apparente della situazione commerciale, con la presenza degli apparecchi risalente ad almeno 15 anni prima, mai oggetto di contestazioni formali da parte dell’amministrazione fino al 2025.
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La mancanza di adeguata motivazione nel diniego, con particolare riferimento alla mancata valutazione del numero e della natura degli apparecchi installati, e all’assenza di istruttoria approfondita sui presupposti dell'autorizzazione originaria.
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La complessità giuridico-fattuale della vicenda, che giustifica la conservazione dello status quo fino alla trattazione del merito, già fissata per il 18 marzo 2026.
Il provvedimento, quindi, sospende l’efficacia del diniego comunale, consentendo provvisoriamente al ricorrente di proseguire l’attività commerciale con gli apparecchi da intrattenimento, nelle more della decisione definitiva del TAR.
👨⚖️ Il ruolo dell’Avv. Luca Giacobbe
Determinante nella decisione è stato il lavoro dell’Avv. Luca Giacobbe, fondatore dello Studio Giacobbe & Associati, con sede in Piazza Buenos Aires, Roma, specializzato in diritto amministrativo e regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento. Il legale ha saputo valorizzare in sede cautelare sia i diritti acquisiti dell’esercente, sia i profili di sproporzione e carenza motivazionale del provvedimento amministrativo.
📌 Implicazioni più ampie: un possibile precedente
La pronuncia cautelare del TAR Piemonte può rappresentare un precedente significativo per altri casi analoghi, in particolare nei casi in cui gli enti locali rigettino richieste di subingresso per motivi legati a presunte irregolarità pregresse, senza un’adeguata istruttoria o senza contestazioni tempestive.
In tal senso, la decisione richiama le amministrazioni locali a una maggiore attenzione e rigore procedurale nell’emissione dei dinieghi, evitando automatismi e sanzioni sproporzionate, soprattutto in contesti consolidati e apparentemente legittimi.
Fonte: Jamma.it