Il TAR della Calabria ha respinto la richiesta di sospensione cautelare da parte di un operatore nel settore scommesse contro la Questura di Catanzaro, che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di licenza di Pubblica Sicurezza secondo l'articolo 88 del T.U.L.P.S. I giudici hanno stabilito che il ricorso non era sufficientemente fondato, poiché l'operatore non ha dimostrato come l'assenza di un preavviso di rigetto avesse impedito di fornire elementi utili per cambiare la decisione. Inoltre, non è stata presentata la documentazione mancante né dimostrata la sua irrilevanza per l'ottenimento della licenza. Così, il TAR ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensione del provvedimento.
Fonte: agimeg.it